Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43946/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genovese impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) in qualità di cancelliere per aver rifiutato di ricevere e trascrivere nel sistema SICID la comparsa di costituzione in giudizio di un condominio, presentata nell'ultimo giorno utile. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del principio di legalità e dell'art. 328 c.p., atteso che la gestione del SICID era basata su prassi e istruzioni verbali e non su norme o circolari formali, e pertanto non sussisteva un obbligo normativamente precostituito di integrare le indicazioni mancanti (la dicitura "convenuto"); 2) vizio di motivazione in ordine all'indebito rifiuto e all'urgenza del deposito, sostenendo che il cancelliere non poteva desumere la qualità della parte da valutazioni autonome e che il difensore poteva utilizzare il deposito telematico; 3) insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e buona fede del cancelliere, che aveva collaborato suggerendo correzioni e proponendo annotazioni, e 4) contraddittorietà della sentenza sull'accertamento della volontà e della pretestuosità del rifiuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo di argomentazioni già analiticamente e logicamente affrontate dalla Corte territoriale. Ha ritenuto congrua la motivazione dell'appello che aveva evidenziato l'urgenza del deposito (termine scadente il giorno del fatto) e aveva qualificato il rifiuto come indebito e pretestuoso, anche in assenza di una disciplina tecnica formalizzata: il corretto funzionamento della giustizia richiede un atteggiamento collaborativo del personale di cancelleria e non può giustificare l'omissione il solo richiamo all'assenza di una norma tecnica. Inoltre la Corte ha rilevato che la buona fede, eventualmente ipotizzabile in un primo momento, venne meno quando il ricorrente non ottemperò alle indicazioni della Dirigente di Cancelleria che gli aveva chiesto di procedere all'iscrizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; Genovese è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza.

Norme richiamate

  • art. 328 cod. pen.

    Norma delittuosa applicata al comportamento del cancelliere: l'omissione nell'eseguire un atto del proprio ufficio è sanzionabile anche se la procedura informatica aveva prassi non formalizzate; è richiesto che l'omissione sia indebitamente ingiustificata rispetto al dovere di ufficio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte di appello aveva originariamente applicato detta disposizione nella decisione di merito (ricostruzione del grado di responsabilità e misura), ma la Cassazione ha esaminato l'impugnazione nei termini di ammissibilità.

  • art. 58 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per delimitare i compiti del cancelliere (attività di cancelleria 'secondo la legge o il giudice'): la Corte ha ritenuto però che l'assenza di disciplina tecnica non escluda l'obbligo di collaborazione e le responsabilità quando il rifiuto è indebito.

  • art. 121 cod. proc. civ.

    Richiamata dal ricorrente per il principio di libertà di forma degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione formale del titolo non giustifichi necessariamente il rifiuto di ricezione in situazione di scadenza urgente.

  • art. 46 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamata dal ricorrente per la necessità di forma scritta: la sentenza sottolinea che, sebbene la forma sia importante, il comportamento del cancelliere deve comunque essere orientato alla funzionalità e collaborazione del servizio giudiziario.

  • artt. 267 e 271 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione alla possibilità che anche terzi intervenienti o chiamati in causa si costituiscano mediante comparsa; il ricorrente non poteva quindi limitarsi a ritenere che solo il convenuto potesse depositare la comparsa con chiamata in causa.

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di buona fede e giustificazione soggettiva; la Corte ha ritenuto che la buona fede iniziale sia venuta meno quando il cancelliere ha ignorato l'indicazione della dirigente di cancelleria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'assenza di una disciplina tecnica formalizzata (es. istruzioni scritte per sistemi informatici) non esclude automaticamente la responsabilità del personale di cancelleria quando rifiuta di eseguire atti d'ufficio urgenti e non giustificati da norma.
  • Il potere/dovere di valutare la regolarità formale degli atti spetta al giudice, ma il cancelliere non può frapporre un rifiuto irragionevole al deposito, specialmente se ricorrono condizioni di urgenza; in caso di dubbi il comportamento più prudente è seguire le istruzioni della dirigenza o annotare formalmente la situazione.
  • La buona fede soggettiva può essere persa quando l'agente non ottempera a direttive superiori che conferiscono la responsabilità della scelta o quando il rifiuto risulti pretestuoso rispetto al termine di scadenza.
  • Per evitare responsabilità, il personale amministrativo dovrebbe: 1) chiedere istruzioni scritte o il consenso della dirigente in caso di anomalie; 2) lasciare traccia formale delle proprie ragioni (annotazioni, segnalazioni nel sistema); 3) consentire il deposito con annotazione o segnalare tempestivamente alternative percorribili (es. deposito telematico) al difensore.
  • La disponibilità di canali telematici non è di per sé motivo che legittimi il rifiuto immediato di un deposito cartaceo presentato nell'ultimo giorno utile; va valutata la concreta situazione di scadenza e le possibilità pratiche per il difensore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.