Sentenza n. 314/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Paola n.83/2024, pubblicata il 9/02/2024 e resa nel giudizio n. 159/2023, con la quale il Tribunale Ordinario di Paola, sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il MIM alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e dunque, per l’importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Paola che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per quattro annualità, per complessivi 2.000 euro oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Paola, sez. Lavoro, n. 83/2024, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente, pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all'attribuzione del beneficio secondo il relativo sistema, per il valore nominale complessivo di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 2 aprile 2024 mediante PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità, ed era divenuta irrevocabile, come attestato il 25 novembre 2024. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la perdurante inerzia del Ministero nonostante la notificazione della sentenza, il passaggio in giudicato e il decorso del termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale di Paola entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, il quale dovrà provvedere, su istanza della parte, nei successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il TAR ha posto a carico dell'Amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale, ritenendo applicabile in via analogica l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, in quanto i compensi rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato rimasta ineseguita dall'Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR, inclusa l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
È richiamato dalla sentenza da eseguire quale fondamento della spettanza di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione del beneficio.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001
Sebbene prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione dei compensi e delle spese commissariali all'Amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015
È indicato quale disposizione introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato entro il termine di moratoria previsto, il privato può proporre ricorso per ottemperanza e il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, individuandone le modalità di attivazione e il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
- In caso di ottemperanza a una condanna pecuniaria rimasta ineseguita, i compensi e le spese dell'eventuale commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente, applicando analogicamente la disciplina prevista per l'esecuzione dei decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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