Cassazione Penale, Ordinanza n. 03616/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 15/05/2024 del GIP del Tribunale di Cosenza deducendo due motivi. Con il primo ha censurato la valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., prospettando che il giudice avrebbe dovuto verificare condizioni per una pronuncia di proscioglimento; la Corte ha però rilevato che tale doglianza non era riconducibile all'ambito dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. ed era comunque formulata in modo generico, senza indicare uno specifico profilo rilevante. Con il secondo motivo ha contestato la confisca della vettura, sostenendo che il veicolo non fosse strumentale al reato; la Corte ha respinto la censura osservando che la confisca era stata correttamente fondata sulla presenza di un sottofondo occultato dietro il cruscotto per il trasporto della droga, elemento idoneo a conferire al mezzo una strutturale strumentalità rispetto alla commissione del reato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo precluso perché non rientrante nell'ambito dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e comunque generico; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la confisca dell'autovettura era legittima in presenza di una modifica strutturale occulta del veicolo finalizzata al trasporto di droga. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La valutazione dei presupposti per una pronuncia immediata di proscioglimento è stata ritenuta preclusa nel perimetro del ricorso proposto ex art. 448, comma 2-bis c.p.p., oltre che dedotta in modo generico.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
È stato considerato come parametro processuale che delimita l'ambito delle censure proponibili in cassazione avverso la sentenza resa all'esito del rito di cui all'art. 448 c.p.p.; il motivo non vi è stato ricondotto.
art. 240 c.p.
La confisca dell'autovettura è stata ritenuta legittima in quanto il bene presentava una strutturale strumentalità rispetto alla commissione del reato, essendo stato dotato di un sottofondo occulto per il trasporto della droga.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la conseguenza del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 448 c.p.p., le doglianze devono essere specificamente riconducibili ai motivi consentiti dal relativo regime impugnatorio; censure estranee a tale ambito sono precluse.
- La deduzione relativa all'art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da indicazioni puntuali e non può risolversi in una richiesta generica di proscioglimento.
- La confisca del veicolo è legittima quando il mezzo sia stato oggettivamente trasformato o attrezzato in modo da costituire strumento stabile e funzionale alla commissione del reato, non essendo necessario che l'uso illecito sia occasionale.
- La genericità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità della censura, specie quando non vengono indicati specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
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