Cassazione Civile, Ordinanza n. 16627/2025 del 21/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di liquidazione dell'imposta di successione. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che si trattasse di un avviso di liquidazione dell'imposta principale e che la successiva dichiarazione integrativa dovesse essere considerata, poiché il termine per la denuncia di successione non aveva natura decadenziale e la notifica dell'avviso non impediva il relativo rilievo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha però depositato memoria sostenendo di avere aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 5 della l. 130/2022, di avere tempestivamente trasmesso la domanda e di avere versato quanto dovuto, senza che l'Ufficio notificasse un diniego nel termine previsto. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Anche il Procuratore Generale ha concluso per l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della lite, della prova del pagamento della somma dovuta e della mancata notifica di un provvedimento di diniego da parte dell'Amministrazione, oltre che della mancata istanza di trattazione nei termini previsti. Ha quindi dichiarato estinto il processo per definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 5, comma 12, della l. 130/2022. Le spese sono state poste a carico di chi le ha sostenute. La Corte ha inoltre escluso la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, ritenendo insussistenti i presupposti.
Norme richiamate
art. 5, l. 130/2022
comma 7; comma 11; comma 12
La domanda di definizione agevolata, se presentata nel termine e accompagnata dal pagamento dovuto, determina l'estinzione del processo quando non sia stato notificato un diniego e non sia stata proposta istanza di trattazione nei termini previsti.
art. 16, comma 1, l. 289/2002
È richiamato per il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini del calcolo dell'importo dovuto per la definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per insussistenza dei presupposti.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti, la definizione agevolata prevista dalla legge speciale può determinare l'estinzione del processo quando il contribuente provi tempestiva adesione e integrale pagamento del dovuto.
- La mancata notifica del diniego da parte dell'ente impositore, nel termine stabilito dalla disciplina di definizione agevolata, impedisce la prosecuzione del giudizio e conduce alla declaratoria di estinzione.
- Ai fini della definizione agevolata della lite, il valore della controversia e la percentuale dovuta si determinano secondo i criteri richiamati dalla normativa speciale.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha sostenute, salvo diversa previsione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando non ne ricorrano i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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