Cassazione Penale, Sentenza n. 15953/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte suprema ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione maturata in data 26/05/2022, rilevando l'assenza di cause di sospensione della prescrizione e l'inesistenza, dall'evidenza, di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Trabelsi impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 4 cod. pen.). Il ricorso contestava la qualificazione e l'aggravante applicata: il fatto che l'imputato avesse pagato solo una parte della merce prelevata e avesse occultato il resto in una borsa non integra, secondo la Corte suprema, la circostanza aggravante della destrezza come prospettata. Inoltre la Corte ha valutato la prescrizione del reato e l'assenza di cause che ne sospendessero il decorso
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma sull'imputabilità dell'azione tentata: il reato contestato è qualificato come tentato furto; la statuizione è richiamata per inquadrare il titolo di reato impugnato
art. 624 cod. pen.
Definizione del furto: utilizzata per qualificare il fatto storico come furto tentato
art. 625, primo comma, n. 4 cod. pen.
Aggravante prevista per il furto, in particolare la circostanza della destrezza (n.4); la Corte rileva che l'occlusione di parte della merce dopo averne pagata altra non integra automaticamente tale aggravante nelle modalità prospettate dall'accusa
art. 157, primo comma, cod. pen.
Norma utilizzata per il calcolo del termine di prescrizione applicabile al delitto in contestazione; ha contribuito a determinare il momento di estinzione del reato
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Regola integrativa per il computo della prescrizione; applicata insieme all'art. 157 per stabilire che la prescrizione è maturata il 26/05/2022
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento alle cause di non punibilità procedurale: la Corte osserva che non risultano evidenti cause di non punibilità ai sensi di questa norma, per cui l'annullamento è disposto esclusivamente per estinzione del reato per prescrizione
Massime di principio
- La mera condotta di aver pagato parzialmente la merce e di occultare il resto non costituisce automaticamente la circostanza aggravante della destrezza; bisogna valutare caso per caso gli elementi oggettivi e soggettivi della destrezza
- Se la prescrizione del reato è maturata e non emergono cause di sospensione del decorso, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per estinzione del reato
- In impugnazioni contro conferme di condanna per furto/tentato furto, la difesa può ottenere l'esame critico dell'aggravante se l'elemento distintivo non è provato in modo puntuale
- È essenziale calcolare correttamente i termini di prescrizione secondo le norme applicabili (es. artt. 157 e 161 cod. pen.) e verificare eventuali atti o fattori che abbiano sospeso o interrotto il decorso
- Prima di chiedere la conferma di una condanna, l'accusa deve dimostrare con chiarezza le circostanze aggravanti; altrimenti il rischio è che, anche in assenza di assoluzione, il processo si concluda con l'estinzione per prescrizione
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