Cassazione Civile, Ordinanza n. 01921/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la costruzione di un edificio residenziale. La cooperativa appaltatrice, poi in liquidazione coatta amministrativa, otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma che le era stata riconosciuta in una scrittura privata del 3 maggio 2012, stipulata con la committente per la risoluzione consensuale del rapporto. La committente proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, vizi dell'opera e una compensazione con il credito ingiunto; l'opposizione veniva respinta in primo grado e l'appello veniva rigettato dalla Corte territoriale. In cassazione la committente articolava quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio e nullità della sentenza per decisione "a sorpresa" sulla questione della proponibilità dell'eccezione di compensazione e sulla prova dei vizi; 2) lesione del diritto alla prova per mancata concessione dei termini istruttori e per la mancata ammissione di prove (acquisizione del fascicolo ATP, CTU, termini ex art. 183 c.p.c.); 3) violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte d'appello posto a suo carico la prova che i vizi denunciati fossero estranei alla transazione; 4) violazione dei criteri ermeneutici e degli artt. 1355, 1183, 1362 e 1367 c.c., per avere qualificato come termine, anziché come evento condizionante, la clausola che prevedeva il pagamento entro 120 giorni dalla ultimazione dei lavori, con conseguente esigibilità del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi. Ha ritenuto che non vi fosse una nullità per decisione a sorpresa, perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato nel merito le questioni e le istanze istruttorie e, in ogni caso, la ricorrente non aveva specificato in modo adeguato quali allegazioni e prove concrete le fossero state impedite. Ha inoltre confermato che gravava sulla committente l'onere di allegare e provare quali vizi non fossero stati ricompresi nella scrittura transattiva. È stato invece accolto il quarto motivo: la Corte ha ritenuto erronea l'interpretazione della clausola contrattuale relativa al pagamento "entro 120 giorni dalla data di ultimazione dei lavori", perché il giudice di merito aveva sovrapposto indebitamente il termine all'evento dal quale esso doveva decorrere, senza considerare il complesso delle pattuizioni e l'interesse comune delle parti alla liberazione del cantiere e al completamento dei lavori da parte di terzi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi erano formalmente incardinati sulla violazione di legge, ma alcuni denunciavano in sostanza vizi processuali; la Corte ha distinto il vizio prospettato e qualificato la doglianza secondo la sua effettiva natura.
artt. 183, 187 e 189 c.p.c.
Richiamati per la dedotta lesione del contraddittorio e del diritto alla prova; la Corte ha escluso la nullità processuale perché la parte non ha indicato specificamente il concreto pregiudizio difensivo subito.
artt. 24 e 111 Cost.
Invocati a sostegno della censura di violazione del contraddittorio e del giusto processo; la Corte ha ribadito che la lesione processuale rileva solo se concretamente impedisce l'esercizio del diritto di difesa e di prova.
artt. 1667 e 1669 c.c.
Richiamati per la disciplina della garanzia per vizi; la Corte ha ricondotto la prova dei vizi non coperti dalla pattuizione transattiva all'onere della parte che li invoca.
art. 2697 c.c.
La Corte ha escluso l'inversione dell'onere della prova, ritenendo correttamente posto a carico della committente l'onere di provare i vizi ulteriori o diversi rispetto a quelli oggetto della scrittura privata.
art. 1355 c.c.
Richiamato per escludere che la clausola potesse essere letta come condizione meramente potestativa; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione del giudice di merito non considerasse adeguatamente l'interesse comune delle parti.
art. 1183 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesigibilità del credito; la Corte ha accolto la censura perché la clausola non andava letta come mera fissazione di un termine autonomo e immediatamente esigibile.
artt. 1362 e 1367 c.c.
La Corte ha censurato l'interpretazione della clausola non conforme al canone letterale e alla lettura complessiva dell'accordo.
art. 281 sexies c.p.c.
Citato solo per il primo grado deciso con sentenza resa all'esito del rito semplificato di trattazione.
art. 354 c.p.c.
Richiamato per osservare che la violazione riscontrata in primo grado non rientrava tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice.
art. 183 comma 6 c.p.c.
Invocato per i termini istruttori; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in mancanza di specificazione del thema decidendum e delle prove richieste.
art. 1490 c.c.
Richiamato in via analogica, attraverso la giurisprudenza di legittimità, per affermare che l'attore che fa valere la garanzia per vizi deve provarne l'esistenza.
art. 1492 c.c.
Richiamato con riferimento alle azioni di risoluzione o riduzione del prezzo, quale norma da cui si ricava l'onere della prova dei vizi in capo a chi agisce.
Massime di principio
- La nullità della decisione per violazione del contraddittorio si configura solo se la questione rilevata d'ufficio sia stata decisa senza previa attivazione del contraddittorio e la parte dimostri in concreto quali difese o prove avrebbe potuto utilmente svolgere.
- La deduzione di una lesione del diritto alla prova richiede la specifica indicazione del thema decidendum e dei mezzi istruttori che sarebbero stati articolati; non basta una generica lamentela sul mancato esercizio del contraddittorio.
- Chi eccepisce l'esistenza di vizi dell'opera non compresi in una precedente transazione o scrittura di definizione deve allegarne e provarne in modo puntuale la diversa natura e collocazione temporale rispetto ai vizi già regolati dall'accordo.
- In tema di garanzia per vizi, l'onere di provare l'esistenza dei vizi ricade sulla parte che intende avvalersene, secondo una regola applicabile anche all'appalto in via analogica rispetto alla vendita.
- Nell'interpretazione del contratto occorre leggere la clausola nel contesto dell'intero regolamento negoziale e dell'interesse comune delle parti; non è consentito isolare un'espressione letterale ignorando la funzione economico-pratica dell'accordo.
- Una clausola che fa decorrere il pagamento da un evento futuro non deve essere automaticamente letta come semplice termine se ciò contrasta con il complessivo assetto di interessi e con la struttura dell'operazione negoziale.
- La condizione meramente potestativa si configura solo quando l'evento dipende dal mero arbitrio della parte, senza seri motivi di convenienza; se invece l'evento è collegato a valutazioni di interesse condivise o razionalmente apprezzabili, la clausola non è nulla per tale ragione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01888/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01896/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01898/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01901/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01904/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01908/2024 del 18/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →