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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-797/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 maggio 2026. — Meta Platforms Ireland Limited contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 15 – Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online – Normativa nazionale che prevede il diritto degli editori di tali pubblicazioni a un “equo compenso” – Obblighi imposti ai prestatori di servizi della società dell’informazione – Poteri conferiti a un’autorità amministrativa indipendente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 16 – Libertà d’impresa – Limitazione dell’esercizio di tale libertà – Articolo 52, paragrafo 1 – Giustificazione – Bilanciamento di detta libertà con altri diritti fondamentali – Articolo 11, paragrafo 2 – Libertà e pluralismo dei media – Articolo 17, paragrafo 2 – Tutela della proprietà intellettuale. — Causa C-797/23

Giurisprudenza europea62023CJ0797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il modello italiano dell’“equo compenso” per l’uso online di pubblicazioni giornalistiche, incluso il ruolo dell’AGCOM nella definizione dei criteri e nella determinazione dell’importo in mancanza di accordo. Ha però precisato che il sistema deve restare ancorato a un’autorizzazione preventiva degli editori, senza trasformarsi in un obbligo generalizzato di pagamento scollegato dall’utilizzo effettivo. La Corte ha inoltre escluso l’irricevibilità della questione relativa agli articoli 16 e 52 della Carta, ma ha dichiarato irrilevante il richiamo all’articolo 109 TFUE.

Protezione degli editori di pubblicazioni giornalistiche online: compatibilità con il diritto UE di un sistema nazionale di equo compenso, obblighi negoziali e poteri regolatori/sanzionatori dell’autorità indipendente.

La questione giuridica

Se l’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 e gli articoli 16 e 52 della Carta ostino a una normativa nazionale che: 1) riconosce agli editori di pubblicazioni giornalistiche un diritto a ottenere un’equa remunerazione per l’autorizzazione all’uso online delle pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione; 2) impone a tali prestatori obblighi di trattativa, di non limitazione della visibilità dei contenuti e di messa a disposizione di dati; 3) attribuisce a un’autorità amministrativa indipendente il potere di fissare criteri, determinare l’importo in caso di mancato accordo, vigilare sull’obbligo informativo e sanzionarne l’inadempimento.

Principio di diritto

L’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, letto alla luce degli articoli 16 e 52 della Carta, non osta a una normativa nazionale che, per l’uso online delle pubblicazioni giornalistiche da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, preveda un’equa remunerazione a favore degli editori, obblighi di negoziazione e di trasparenza, nonché poteri dell’autorità pubblica di fissare criteri e importi e di sanzionare l’omessa comunicazione dei dati, purché la normativa non elimini per gli editori la possibilità di rifiutare l’autorizzazione o di concederla gratuitamente, non imponga ai prestatori un pagamento sganciato dall’effettivo utilizzo e rispetti il principio di proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva (UE) 2019/790
  • Articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE
  • Articoli 5-8 della direttiva 2001/29/CE
  • Direttiva 2012/28/UE
  • Direttiva (UE) 2017/1564
  • Direttiva 2015/1535
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 109 TFUE
  • Articolo 119 TFUE

Protezione delle pubblicazioni giornalistiche online e equo compenso

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nell’ambito di un ricorso di Meta Platforms Ireland Ltd contro una delibera AGCOM che ha fissato i criteri per determinare l’equo compenso dovuto per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 e gli articoli 16 e 52 della Carta, alla luce del sistema italiano di recepimento contenuto nell’articolo 43-bis della legge n. 633/1941.

Fatti e quadro nazionale

La normativa italiana riconosce agli editori di pubblicazioni giornalistiche, per taluni utilizzi online da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione e prevede, per tali utilizzi, un “equo compenso”. La legge affida all’AGCOM la definizione dei criteri di riferimento, la vigilanza sull’obbligo di informazione e, in caso di mancata intesa tra le parti, il potere di determinare l’importo del compenso, oltre a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inadempimento dell’obbligo di comunicare i dati necessari.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 15 della direttiva 2019/790 osti a una normativa nazionale che:

  • introduce, oltre ai diritti esclusivi, un obbligo di remunerazione a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione;
  • impone agli stessi prestatori di avviare trattative, di fornire dati utili alla determinazione del compenso e di non limitare la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca durante le trattative;
  • attribuisce all’AGCOM poteri di vigilanza, definizione dei criteri, determinazione dell’importo e sanzione. Inoltre, è stato chiesto se gli articoli 16 e 52 della Carta e il principio di proporzionalità ostino a tale assetto, e se rilevi anche il principio di libera concorrenza evocato con riferimento all’articolo 109 TFUE.

Ricevibilità e delimitazione dell’oggetto del rinvio

La Corte ha dichiarato irricevibile la parte della terza questione relativa all’articolo 109 TFUE, osservando che tale disposizione riguarda gli aiuti di Stato e non ha alcun rapporto con l’oggetto della controversia; ha inoltre rilevato che, anche volendo leggere il rinvio come riferito all’articolo 119 TFUE, la causa non rientra nella sua sfera applicativa. Al contrario, la questione è stata ritenuta ricevibile per quanto concerne gli articoli 16 e 52 della Carta, poiché il recepimento di una direttiva integra un’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta. La Corte ha anche escluso di dover esaminare le direttive 2000/31/CE e 2015/1535, perché il giudice del rinvio aveva espressamente limitato il rinvio all’articolo 15 della direttiva 2019/790 e alla Carta.

Interpretazione dell’articolo 15 della direttiva 2019/790

La Corte ribadisce che l’articolo 15, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE, armonizza in modo completo il contenuto sostanziale dei diritti esclusivi riconosciuti agli editori di pubblicazioni giornalistiche per l’uso online da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. Ne deriva che gli Stati membri non possono sostituire tali diritti esclusivi con un semplice diritto a compensazione privo di reale facoltà di vietare l’uso.

Tuttavia, la direttiva non disciplina in dettaglio le modalità di attuazione, sicché gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità per precisarne i meccanismi, purché non alterino la natura e la portata dei diritti armonizzati e rispettino gli obiettivi della direttiva. In questo contesto, la Corte osserva che l’articolo 15 mira a rendere effettiva la posizione economica degli editori, consentendo di valorizzare gli investimenti editoriali e sostenere la sostenibilità del settore e il pluralismo dell’informazione.

Equo compenso, obblighi di trattativa e trasparenza

Secondo la Corte, un sistema nazionale può prevedere un corrispettivo economico per l’autorizzazione all’utilizzo online delle pubblicazioni, purché esso sia inteso come remunerazione collegata al consenso dell’editore e non come pagamento automatico sganciato dall’utilizzo. È essenziale che gli editori mantengano la possibilità di rifiutare l’autorizzazione o di concederla gratuitamente, conformemente anche al considerando 82 della direttiva 2019/790.

Gli obblighi posti a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione, quali l’avvio delle trattative, la comunicazione dei dati necessari e il divieto di limitare la visibilità dei contenuti durante il negoziato, sono considerati compatibili con l’articolo 15 se operano solo quando il prestatore utilizza o intende utilizzare le pubblicazioni e l’editore intende negoziare per una licenza onerosa. La Corte sottolinea che tali obblighi possono riequilibrare l’asimmetria informativa e il forte squilibrio di potere negoziale a favore delle piattaforme, contribuendo così agli obiettivi di tutela degli editori perseguiti dalla direttiva.

Poteri dell’AGCOM

La Corte ritiene pienamente compatibili con l’articolo 15 i poteri attribuiti all’AGCOM di fissare i criteri di riferimento per la remunerazione, determinare l’importo in caso di mancato accordo e vigilare sull’obbligo informativo, con relativa sanzione amministrativa. Tali misure rientrano nelle modalità di attuazione consentite agli Stati membri e non ledono la natura preventiva dei diritti esclusivi, sempre che le parti restino libere di non concludere alcun contratto e che i poteri pubblici si limitino a garantire l’effettività del sistema.

Articoli 16 e 52 della Carta: libertà d’impresa e proporzionalità

La Corte riconosce che le misure nazionali incidono sulla libertà d’impresa, soprattutto sulla libertà contrattuale e sulla determinazione del prezzo, ma ribadisce che tale libertà non è assoluta e può subire limitazioni previste dalla legge, conformi al contenuto essenziale del diritto e giustificate da obiettivi di interesse generale o dalla tutela di diritti altrui. Nel caso di specie, le limitazioni sono previste dalla legge, mirano a rafforzare la tutela degli editori e a promuovere la libertà e il pluralismo dei media, e risultano idonee e non manifestamente eccedenti rispetto allo scopo perseguito.

La Corte valorizza in particolare:

  • la limitazione dei dati da comunicare a quelli necessari per valutare il valore economico dell’utilizzo;
  • la previsione della riservatezza delle informazioni commerciali, industriali e finanziarie;
  • il tetto massimo della sanzione amministrativa, fissato all’1% del fatturato. Anche l’obbligo di non limitare la visibilità dei contenuti durante le trattative è ritenuto non manifestamente irragionevole. Quanto al richiamo alla libera concorrenza, la Corte osserva che gli argomenti sviluppati non hanno contenuto autonomo rispetto a quelli relativi alla libertà contrattuale.

Dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 e gli articoli 16 e 52 della Carta non ostano a una normativa nazionale come quella italiana esaminata, a condizione che:

  • agli editori resti la possibilità di rifiutare l’autorizzazione o di concederla gratuitamente;
  • non venga imposto ai prestatori un obbligo di pagamento non collegato all’effettivo utilizzo delle pubblicazioni;
  • gli obblighi imposti ai prestatori e le sanzioni eventualmente previste rispettino il principio di proporzionalità. La causa resta rimessa al giudice nazionale per la verifica dell’interpretazione conforme della normativa interna.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualediritto d'autoremedia digitalilibertà d'impresaregolazione amministrativa

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