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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-322/25

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 maggio 2026. — SWEDISH MATCH – FÓSFOROS DE PORTUGAL, S.A. contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Rinvio pregiudiziale – Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa – Direttiva 92/12/CEE – Contrassegni fiscali – Articolo 21 – Normativa nazionale che limita la giustificazione automatica della distruzione del 2% dei contrassegni fiscali utilizzati annualmente nel corso del processo di fabbricazione a quella avvenuta nel territorio nazionale – Proporzionalità. — Causa C-322/25

Giurisprudenza europea62025CJ0322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato il regime portoghese sui contrassegni fiscali per i tabacchi lavorati, che concedeva una giustificazione automatica delle distruzioni entro il 2% solo se avvenute in Portogallo. Ha ritenuto che tale disciplina, applicata alle distruzioni effettuate in altri Stati membri, ostacoli la libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e non sia giustificata alla luce della direttiva 92/12. La Corte ha quindi dichiarato incompatibile la limitazione territoriale del regime di prova semplificata.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE di un regime portoghese che accorda la giustificazione automatica della distruzione del 2% dei contrassegni fiscali solo se la distruzione avviene in Portogallo.

La questione giuridica

Se gli articoli 28 TFUE e seguenti e 56 TFUE e seguenti ostino a una normativa nazionale che prevede la giustificazione automatica, entro il limite del 2%, della distruzione dei contrassegni fiscali utilizzati nel processo di fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa solo quando la distruzione avvenga in un deposito situato nel territorio nazionale, ma non quando avvenga in un altro Stato membro.

Principio di diritto

L’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, per i prodotti soggetti ad accisa, riconosce la giustificazione automatica della distruzione fino al 2% dei contrassegni fiscali utilizzati annualmente nel solo caso in cui la distruzione avvenga in un deposito situato nello Stato membro di rilascio, escludendola quando la distruzione avvenga in un altro Stato membro. Una simile limitazione territoriale costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e non risulta giustificata, perché introduce una presunzione generale di frode o di irregolarità non sorretta da controlli coerenti e sistematici né da elementi concreti che provino la necessità della restrizione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 28 TFUE e seguenti
  • Articoli 56 TFUE e seguenti
  • Direttiva 92/12/CEE
  • Direttiva 94/74/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE
  • Articolo 21 della direttiva 92/12/CEE
  • Articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/12/CEE
  • Direttiva 2008/118/CE

Giustificazione automatica della distruzione dei contrassegni fiscali e limitazione territoriale

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in una controversia tra Swedish Match – Fósforos de Portugal, S.A. e l’Autoridade Tributária e Aduaneira relativa a due avvisi di accertamento per accise sul tabacco. Il problema nasce dal fatto che il diritto portoghese prevedeva un regime di giustificazione semplificata della distruzione dei contrassegni fiscali, ma lo limitava ai casi in cui la distruzione avvenisse in un deposito situato nel territorio nazionale.

Fatti e procedimento principale

Swedish Match aveva acquistato in Portogallo i contrassegni fiscali necessari alla propria attività di fabbricazione di tabacco lavorato e li aveva inviati in siti di produzione situati in altri Stati membri per l’apposizione sugli imballaggi. Quando, nel 2011, cessò l’attività, le autorità portoghesi chiesero la restituzione dei contrassegni residui relativi agli esercizi 2008 e 2009; la società non poté esibirli perché erano stati distrutti o resi inutilizzabili nel corso del processo di fabbricazione. Le autorità ritennero non sufficientemente giustificata la distruzione, poiché il regime semplificato nazionale si applicava solo alla distruzione avvenuta in Portogallo. I giudici di primo grado e d’appello respinsero i ricorsi della società, che propose allora impugnazione dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato la direttiva 92/12/CEE, applicabile ratione temporis, in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, che include i tabacchi lavorati tra i prodotti soggetti ad accisa;
  • l’articolo 21, paragrafo 1, che consente agli Stati membri di prevedere contrassegni fiscali o nazionali per i prodotti destinati a essere immessi in consumo nel loro territorio;
  • l’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, che impone agli Stati membri di vigilare affinché i contrassegni non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, salvo misure necessarie per prevenire frodi, evasione o abuso;
  • l’articolo 22, paragrafi 1 e 2, lettera d), relativo al rimborso dell’accisa quando la distruzione dei contrassegni sia accertata dalle autorità dello Stato membro che li ha emessi. È stata inoltre ricordata l’abrogazione della direttiva 92/12 da parte della direttiva 2008/118/CE, senza effetto sul caso in esame per ragioni temporali.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi ostassero a una normativa che prevede la giustificazione automatica della distruzione del 2% dei contrassegni fiscali utilizzati annualmente nel processo di fabbricazione solo se la fabbricazione avviene in Portogallo, non già se avviene in un altro Stato membro. La Corte ha riformulato la questione alla luce della direttiva 92/12, ritenendo che il caso dovesse essere esaminato principalmente in base all’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ha osservato che la direttiva 92/12 non disciplina in modo espresso le conseguenze della scomparsa dei contrassegni fiscali né le modalità di prova della loro distruzione. In assenza di regole specifiche, gli Stati membri conservano un margine per stabilire le modalità di giustificazione e possono anche prevedere meccanismi di prova semplificati. Tuttavia, l’esercizio di tale facoltà incontra il limite espresso dall’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma: le modalità nazionali non devono creare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

La Corte ha ritenuto che il regime portoghese costituisse un ostacolo, perché l’alleggerimento probatorio era riservato alle distruzioni avvenute nel territorio nazionale e poteva dissuadere un operatore dall’approvvigionarsi o produrre in altri Stati membri. Una disciplina del genere introduceva una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in funzione del luogo di distruzione dei contrassegni.

Sul piano della giustificazione, il Governo portoghese aveva invocato la necessità di prevenire frodi, evasione e abusi, nonché l’impossibilità di controllare direttamente le distruzioni avvenute all’estero. La Corte ha però rilevato che:

  • nel territorio nazionale, entro il limite del 2%, il regime semplificato escludeva comunque qualsiasi controllo amministrativo;
  • il fascicolo non mostrava l’esistenza di meccanismi alternativi di verifica per le distruzioni interne entro tale soglia;
  • la restrizione si fondava, in sostanza, su una presunzione generale di rischio di frode collegata al fatto che la distruzione avvenisse in un altro Stato membro.

Secondo la Corte, una simile presunzione generale non basta a giustificare una restrizione alla libera circolazione: occorrono misure idonee, coerenti e sistematiche, e non eccessive rispetto all’obiettivo perseguito. In mancanza di tali elementi, la limitazione territoriale non risultava né idonea né necessaria.

Rapporto con le libertà del Trattato

La Corte ha precisato che non era necessario esaminare separatamente gli articoli 28 TFUE e 56 TFUE, poiché il settore era già armonizzato a livello dell’Unione dalla direttiva 92/12. Di conseguenza, la compatibilità della normativa nazionale andava valutata solo alla luce della misura di armonizzazione.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/12 osta a una normativa nazionale che considera automaticamente giustificata, entro il limite del 2%, la distruzione dei contrassegni fiscali usati nel processo di fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa, senza controllo della regolarità della distruzione, quando tale regime si applica solo se la distruzione avviene in un deposito situato nel territorio nazionale e non in un altro Stato membro.

Principio desumibile

Gli Stati membri possono disciplinare le modalità di prova della distruzione dei contrassegni fiscali, anche mediante regimi semplificati, ma tali regole non possono introdurre discriminazioni o ostacoli alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa; una limitazione territoriale che privilegi le distruzioni avvenute nello Stato membro di rilascio, senza adeguata giustificazione anti-frode e senza controlli coerenti, è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieaccisetabacchi lavoraticontrassegni fiscalilibera circolazione delle merciproporzionalità

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