Cassazione Civile, Ordinanza n. 21408/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un agente della riscossione aveva promosso, per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, una procedura di espropriazione presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 nei confronti di un debitore, pignorando crediti presso una azienda sanitaria locale. Il debitore aveva proposto opposizione all’esecuzione, ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale. L’agente della riscossione aveva quindi proposto appello, ma la corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo decorrente il termine breve di impugnazione dalla notifica della sentenza di primo grado eseguita non già nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, bensì verso l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Latina. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 325, comma 1, c.p.c. e alla disciplina istitutiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sostenendo che la notifica effettuata a un soggetto diverso e distinto non poteva far decorrere il termine breve per impugnare nei confronti dell’agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato l’unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la notifica della sentenza di primo grado era stata eseguita nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e non dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico dotato di personalità giuridica autonoma e distinta. Ne consegue che quella notifica non era idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325, comma 1, c.p.c. per l’agente della riscossione. La sentenza della corte d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio denunciato dal ricorrente per nullità della sentenza d’appello derivante dall’erronea dichiarazione di tardività dell’impugnazione.
art. 325, primo comma, c.p.c.
Il termine breve per impugnare decorre solo da una valida notificazione della sentenza alla parte destinataria; una notifica eseguita a un soggetto diverso non lo fa decorrere nei confronti del soggetto distinto.
art. 1, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è qualificata come ente pubblico economico strumentale, dotato di personalità giuridica propria e autonoma rispetto all’Agenzia delle Entrate.
artt. 57, 62 e 64 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno dell’autonomia soggettiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione rispetto all’Agenzia delle Entrate.
art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma procedurale utilizzata per la riscossione mediante espropriazione di crediti presso terzi.
Massime di principio
- La notifica della sentenza, per far decorrere il termine breve d’impugnazione, deve essere effettuata nei confronti del soggetto processuale effettivamente parte del giudizio; la notifica a un ente diverso, ancorché collegato o appartenente al medesimo gruppo pubblico, è inefficace ai fini dell’art. 325 c.p.c.
- Quando un ente è dotato di personalità giuridica autonoma e distinta, la notificazione indirizzata a un diverso soggetto non può produrre effetti processuali nei suoi confronti, neppure in presenza di un rapporto di strumentalità o di controllo tra i due enti.
- L’erronea declaratoria di tardività dell’appello fondata su una notifica inefficace integra un vizio denunciabile in cassazione come nullità della sentenza.
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