Sentenza n. 493/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Fano Adriano di rimozione dell'opera abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi n. 1 del 23/09/2022 notifica-ta in data 17/11/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di una casa mobile abusiva e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 1 del 23 settembre 2022, notificata il 17 novembre 2022, con cui le era stata ingiunta la rimozione di un prefabbricato installato su un terreno di sua proprietà. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.P.R. n. 380/2001 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che la casa mobile fosse precaria, amovibile e destinata a esigenze temporanee, anche in ragione della sua condizione personale e della perdita dell'abitazione resa inagibile dal sisma del 2016. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 4-quater d.l. n. 189/2016, sostenendo che la normativa emergenziale consentisse l'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili anche su terreni con diversa destinazione urbanistica, previa autorizzazione comunale. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del precedente provvedimento del 23 settembre 2019, con cui era stata negata l'autorizzazione all'installazione della casa mobile e ne era stata accertata la qualificazione come nuova costruzione non realizzabile senza titolo edilizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo anzitutto inammissibile perché entrambi i motivi contestavano l'accertamento già compiuto dal Comune con il provvedimento del 23 settembre 2019, non impugnato e quindi divenuto incontestabile, circa la natura di nuova costruzione dell'opera e la sua non realizzabilità in assenza di idoneo titolo edilizio. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, giudicando il ricorso infondato. L'ordinanza di demolizione è stata qualificata come atto vincolato e dovuto, conseguente all'accertamento dell'abuso edilizio. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, l'installazione di manufatti leggeri, prefabbricati o case mobili utilizzati come abitazioni costituisce nuova costruzione, salvo che siano destinati a esigenze meramente temporanee. La precarietà va valutata in rapporto alla funzione dell'opera e alla durata dell'esigenza, non alla sua amovibilità o alle caratteristiche costruttive. Nel caso concreto, la casa mobile era stata installata diversi anni dopo il sisma, permaneva da diversi anni, era destinata a esigenze abitative non contingenti ed era stabilmente inserita nel territorio mediante allacci e servizi. Essa richiedeva quindi il preventivo permesso di costruire. Il TAR ha ritenuto irrilevante esaminare ulteriormente la destinazione agricola dell'area, essendo sufficiente l'autonoma ragione della necessità del titolo edilizio. Ha inoltre escluso che la condizione personale della ricorrente e lo stato di necessità impedissero l'adozione della sanzione, rilevando che la stessa aveva beneficiato del contributo per autonoma sistemazione e aveva rifiutato soluzioni abitative alternative. Infine, ha ritenuto inapplicabile l'art. 4-quater d.l. n. 189/2016, poiché la deroga per le strutture temporanee e amovibili riguarda terreni situati nel Comune in cui si trova l'immobile danneggiato dal sisma: l'immobile inagibile era nel Comune di Crognaleto, mentre la casa mobile era stata installata nel Comune di Fano Adriano. In ogni caso mancava la previa autorizzazione comunale, già espressamente negata nel 2019. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e il tempo decorso.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001
rientra nella nozione di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati o case mobili, quando siano utilizzati come abitazioni, salvo che siano destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee
La casa mobile utilizzata stabilmente come abitazione costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire; la precarietà dipende dalla funzione e dalla temporaneità dell'esigenza, non dall'amovibilità del manufatto.
art. 4-quater d.l. n. 189/2016
consente, in presenza di determinate condizioni, l'installazione di strutture temporanee e amovibili in deroga alla disciplina urbanistica, ma limita espressamente tale facoltà ai terreni ubicati nel territorio del Comune in cui si trova l'immobile danneggiato dal sisma
La deroga emergenziale non si applica quando la struttura è installata in un Comune diverso da quello in cui si trova l'immobile danneggiato; resta inoltre necessaria la previa autorizzazione comunale.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La norma non è espressamente richiamata nel testo, ma il giudice riconduce l'ordinanza di rimozione e ripristino alla disciplina dell'ordine di demolizione conseguente all'accertamento di un abuso edilizio.
Massime di principio
- L'installazione di una casa mobile o di altro manufatto leggero utilizzato come abitazione integra una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire quando l'esigenza abitativa non sia meramente temporanea; la precarietà deve essere valutata in relazione alla funzione concreta e alla durata dell'utilizzazione, non alla sola amovibilità o alle caratteristiche costruttive del manufatto.
- L'ordinanza di demolizione conseguente all'accertamento di un abuso edilizio è un atto vincolato e dovuto; non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'accertamento dell'abuso, né una specifica ponderazione dell'interesse pubblico o dell'affidamento del responsabile.
- Quando un precedente provvedimento non impugnato abbia già accertato la qualificazione edilizia dell'opera e la sua non realizzabilità senza titolo, non è ammissibile impugnare successivamente l'ordine di demolizione per contestare quegli stessi presupposti, divenuti incontestabili.
- La disciplina emergenziale che consente l'installazione derogatoria di strutture temporanee e amovibili dopo eventi sismici opera soltanto nei limiti territoriali e procedimentali espressamente previsti dalla legge, inclusa la previa autorizzazione comunale; non può essere invocata per strutture collocate in un Comune diverso da quello dell'immobile danneggiato.
- La condizione personale del responsabile dell'abuso e lo stato di necessità abitativa non escludono l'adozione della sanzione edilizia quando l'opera sia abusiva e siano state offerte o fruite misure alternative di sostegno abitativo.
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