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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15911/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda di compravendita di un terreno, poi annullata con sentenza passata in giudicato. In sede esecutiva per il rilascio del fondo, l'acquirente propose varie opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ottenendo in un primo momento una sospensione, poi revocata. Successivamente il giudice dell'esecuzione dichiarò improcedibile l'azione esecutiva, ma la Corte d'appello riformò parzialmente la decisione, ritenendo che l'acquirente fosse ormai comproprietaria pro indiviso di una quota del bene per effetto di una scrittura privata con cui uno dei coeredi dell'originario venditore aveva rinunciato agli effetti delle sentenze di annullamento. Il ricorso per cassazione censura tale esito con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c., per avere la Corte d'appello attribuito rilevanza a una scrittura privata successiva e non dedotta nei precedenti giudizi, in contrasto con il giudicato; 2) violazione degli artt. 757 e 1480 c.c. e omessa motivazione, sostenendo che la scrittura privata del 2008 non avrebbe efficacia reale ma solo obbligatoria e sarebbe comunque soggetta all'assegnazione divisionale del bene; 3) violazione dell'art. 39 c.p.c., per mancato rilievo dell'improponibilità dell'opposizione, dedotta come identica ad altre già rigettate in precedenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di interesse, rilevando comunque che la censura non superava la presenza di un ulteriore titolo di comproprietà dell'acquirente, valorizzato dalla sentenza impugnata e da un precedente giudicato esterno. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la scrittura privata del 2008 non era stata considerata come atto di ritrasferimento del fondo, ma come semplice rinuncia ad avvalersi dell'annullamento giudiziale, rendendo inconferente la doglianza sulla sua efficacia traslativa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per violazione dell'art. 366 c.p.c., poiché nel ricorso non era stato trascritto il contenuto delle precedenti opposizioni necessarie per verificare l'asserita identità delle cause. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di difese degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2908 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia costitutiva del giudicato e ai suoi effetti sostanziali.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e preclude la rilevanza di fatti non fatti valere nei precedenti giudizi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 100 c.p.c.

    Usato per affermare il difetto di interesse della ricorrente rispetto alla censura proposta.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La mancata esposizione specifica dei fatti e degli atti rilevanti comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 757 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti degli atti del coerede nella comunione ereditaria.

  • art. 1480 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la natura e gli effetti della scrittura privata del 2008.

  • art. 39 c.p.c.

    Invocato per dedurre l'improponibilità della seconda opposizione per identità con precedenti giudizi.

  • art. 616 c.p.c.

    Richiamato nel riepilogo del processo esecutivo, in relazione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

  • art. 608 c.p.c.

    Norma relativa all'avviso di rilascio e all'avvio dell'esecuzione per consegna o rilascio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura che presupponga l'esame di atti o circostanze non adeguatamente riportati nel ricorso è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.
  • Chi deduce la violazione del giudicato deve confrontarsi con il contenuto effettivo della decisione passata in giudicato e allegare specificamente dove la relativa questione sia stata già proposta; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile o priva di interesse.
  • Una scrittura privata successiva al giudicato non può essere automaticamente letta come atto traslativo del bene quando, per la sua struttura e per il contesto processuale, risulti diretta soltanto a rinunciare agli effetti di una pronuncia di annullamento.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su una autonoma ratio ostativa all'accoglimento della pretesa esecutiva, il motivo che attacchi solo una delle possibili basi della decisione è inidoneo a determinare la cassazione.
  • L'eccezione di improponibilità per identità con precedenti opposizioni richiede la puntuale trascrizione e comparazione degli atti processuali asseritamente identici, non essendo sufficiente un richiamo generico alle precedenti controversie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveOpposizioni esecutiveCompravenditaProprietà
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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