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Sentenza

Sentenza n. 7663/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 21 ottobre 2022, con il quale è stata formalizzata l'esclusione della ricorrente dalla procedura assunzionale di 500 allievi agenti della Polizia di Stato estratti tra i candidati idonei alle prove scritte del «concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020» recante la seguente motivazione «”Disturbo d'ansia” ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b), del D.M. 30 giugno 2003, n. 198»; - del verbale di valutazione psicopatologica emesso in sede concorsuale e conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 10 novembre 2022, nella parte in cui riporta il seguente giudizio diagnostico: «disturbo d'ansia»; - di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto della ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui ne hanno rilevato l'inidoneità al ruolo di allievo agente della Polizia di Stato, conosciuti in data 10 novembre 2022 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti; - ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 12 del bando con il quale è stato indetto il «concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020» che ne disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, nella parte in cui prevede che «I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di non inidoneità del candidato»; - ove occorra e per quanto di ragione, delle «Procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 16 maggio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “concorsi ed esami” del 20 maggio 2022» emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità e pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (www.poliziadistato.it) nell'apposita pagina web dedicata alla procedura assunzionale in oggetto, nella parte in cui prevedono che «Il giudizio della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici è definitivo e, in caso di inidoneità del candidato, comporta l'esclusione dal concorso»; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020»; - dell'avviso pubblicato in data 7 dicembre 2022 recante l'elenco dei candidati, identificati dall'ID di domanda, risultati idonei al termine degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale ammessi allo svolgimento del corso formativo propedeutico all'assunzione, nella parte in cui non include il codice identificativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202300333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica per "disturbo d'ansia" e conseguente esclusione dalla procedura assunzionale per allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato il 21 ottobre 2022, nonché il verbale di valutazione psicopatologica e gli ulteriori verbali di valutazione psicofisica conosciuti tramite accesso agli atti. L'inidoneità era motivata dal riscontro di un "disturbo d'ansia", ritenuto ostativo ai sensi dell'art. 3, comma 2, con riferimento alla Tabella 1, punto 8, lettera b), del d.m. 30 giugno 2003, n. 198. Erano inoltre stati impugnati, ove occorrente, il bando e le disposizioni relative alla definitività del giudizio della Commissione medica, le procedure ministeriali per gli accertamenti psicofisici e l'avviso contenente l'elenco degli ammessi al corso, nella parte in cui non ricomprendeva la ricorrente. Il testo della sentenza non espone ulteriori motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito la legittimità del giudizio di inidoneità, dei verbali, delle disposizioni del bando e degli atti connessi. La ricorrente aveva dichiarato di rinunciare al ricorso; poiché la dichiarazione non rispettava integralmente le formalità previste dall'art. 84, comma 1, c.p.a., il Collegio ha desunto da essa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della problematicità delle questioni all'origine della controversia e della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La dichiarazione della ricorrente non presentava integralmente le formalità previste per la rinuncia; il giudice l'ha comunque valorizzata quale elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    "Disturbo d'ansia" ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b)

    Indicato nell'atto impugnato quale base normativa del giudizio di inidoneità psicofisica; la sentenza non ne esamina la portata.

Massime di principio

  • Quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione, ma la dichiarazione non rispetta integralmente le formalità della rinuncia previste dall'art. 84, comma 1, c.p.a., il giudice può desumere da tale dichiarazione la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare il ricorso improcedibile.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione in rito del giudizio e impedisce l'esame dei motivi rivolti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la causa presenta questioni problematiche e viene definita per ragioni processuali anziché mediante decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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