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Sentenza

Sentenza n. 207/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 181 del 02/04/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 181 del 2 aprile 2025, relativa al pagamento del bonus carta del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato civile formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e ne era stato documentato il passaggio in giudicato, ma il beneficio non risultava ancora corrisposto. È stato chiesto di assegnare al Ministero un termine di sessanta giorni per l'esecuzione, di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta e di applicare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. La difesa erariale aveva sostenuto che la docente avrebbe dovuto presentare nuovamente la richiesta mediante la procedura telematica indicata da avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere l'espletamento della procedura, richiamando i doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza del giudicato civile. Ha ritenuto applicabili le proprie precedenti decisioni in casi analoghi, secondo cui non può imporsi al creditore di attendere ulteriormente, senza certezza sui tempi, né di compiere ulteriori adempimenti amministrativi non previsti da una norma quale condizione per ottenere l'esecuzione del credito già riconosciuto giudizialmente. Il Ministero è stato obbligato a pagare, entro sessanta giorni, tutte le somme spettanti in base alla sentenza del Tribunale di Terni. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Terni, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta della ricorrente e decorso inutilmente il termine, provveda in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente, all'accredito delle somme e agli ulteriori atti amministrativi e contabili necessari. Al commissario eventualmente operante è stato riconosciuto un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. È stata invece esclusa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenuta iniqua in ragione della natura di contributo del beneficio e delle difficoltà organizzative degli uffici ministeriali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile.

  • art. 112 c.p.a.

    È il fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile di condanna.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare gli adempimenti necessari, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, trattandosi dell'erogazione di un contributo, sarebbe risultata iniqua.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla norma è stato considerato dalla ricorrente quale presupposto per procedere all'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 55 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È stato richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari ritenuti applicabili ai giudizi seriali di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna del Ministero al pagamento della carta del docente, la mancata corresponsione del beneficio giustifica l'ordine giudiziale di pagamento entro un termine prefissato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • Il creditore di un beneficio già riconosciuto da un giudicato non può essere obbligato, in assenza di una specifica base normativa, a presentare una nuova richiesta tramite una procedura amministrativa telematica e ad attendere senza certezza dei tempi prima di agire in giudizio per l'esecuzione del titolo.
  • I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede non consentono all'amministrazione di differire indefinitamente l'esecuzione di un giudicato né di subordinare il pagamento a ulteriori adempimenti amministrativi privi di fondamento normativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere nominato preventivamente, con operatività subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, e può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, avuto riguardo alla natura contributiva della prestazione e alle circostanze organizzative del caso, la sua applicazione risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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