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Sentenza

Sentenza n. 209/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docente e condannato il Ministero al pagamento di € 831,78, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 402/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docente prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001, in relazione al servizio prestato a tempo determinato, ed era stato disposto il pagamento di € 831,78, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. La sentenza era stata notificata il 28 maggio 2025 presso il domicilio digitale del Ministero. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva spontaneamente adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che ricorrevano tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata validamente notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione come titolo esecutivo, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e risultava incontestata la mancata esecuzione. Ha pertanto dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, mediante pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'incarico. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre contributo unificato eventualmente versato, spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente un obbligo di adempimento a carico della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, concorre a dimostrare l'esigibilità dell'adempimento.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del provvedimento giudiziale presso il domicilio digitale dell'Amministrazione vale quale notificazione del titolo esecutivo; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha modificato la disciplina dell'art. 479 c.p.c., eliminando la necessità dell'apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo esecutivo.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato previsto dalla disposizione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 7 CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001

    Prevede la Retribuzione Professionale Docente quale compenso accessorio riferito al personale docente ed educativo; la sentenza del giudice ordinario ne aveva riconosciuto l'applicabilità al servizio prestato dalla ricorrente a tempo determinato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o di altra esecuzione riferito al caso deciso.
  • Ai fini dell'ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato della pronuncia, la validità della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare all'amministrazione un termine per l'integrale adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario, il commissario ad acta deve porre in essere, ove occorra, tutte le attività contabili e finanziarie necessarie, comprese l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo l'amministrazione adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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