Cassazione Penale, Sentenza n. 20591/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Cremona del 06/10/2023 per mancata precisazione del titolo giuridico della confisca del denaro sequestrato e per erronea applicazione dell'art. 240-bis c.p. (si contestava che si trattasse di "spaccio da strada" e che la somma era giustificata dalla vendita di un'autovettura) e dell'art. 240 c.p. (mancanza di prova certa della riconducibilità del denaro all'attività di spaccio). Il ricorrente sosteneva che la giustificazione fornita (ricavo vendita auto di dicembre 2021) fosse attendibile e che la fattispecie fosse la meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la requisitoria del Procuratore Generale per tardività. Sul merito ha confermato la confisca: parte del denaro ritenuta provento delle cessioni a BORGHESIANI Daniele (applicazione dell'art. 240 c.p.) in base a prezzo e frequenza delle transazioni; la somma residua è stata confiscata per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis c.p. per mancata giustificazione plausibile della provenienza. Ha inoltre escluso la rilevanza della qualificazione come "ipotesi lieve" (comma 5 art. 73) ai fini dell'applicabilità della confisca per sproporzione, rilevando che per i fatti è stato applicato il comma 1 dell'art. 73. Ha ritenuto inverosimile la spiegazione del ricorrente circa la provenienza del denaro dalla vendita dell'auto avvenuta circa un anno e mezzo prima. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento al rito applicato (patteggiamento/accordo) per l'applicazione della pena; la sentenza di merito era stata emessa ai sensi di tale disposizione
art. 240 cod. pen.
Applicata come fondamento della confisca diretta del denaro ritenuto provento delle cessioni accertate (collegamento tramite prezzo per dose e frequenza degli acquisti da parte di BORGHESIANI)
art. 240-bis cod. pen.
Applicata per la confisca per sproporzione: la somma residua detenuta dal ricorrente è stata confiscata perché la disponibilità di denaro non risultava adeguatamente giustificata e sproporzionata rispetto ai redditi leciti
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Elementi della qualificazione del reato di cui era imputato il ricorrente; la Corte rileva che ai fatti è stato applicato il comma 1 (e non il comma 5, ipotesi lieve), rilevando pertanto la possibilità di applicare la confisca per sproporzione
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Richiamato in relazione alla disciplina dell'estensione della confisca per sproporzione ai reati di cui all'art. 73; la modifica normativa intervenuta con il d.l. 15/09/2023 n. 123 (conv. L. 13/11/2023 n.159) ha esteso tale applicabilità a tutte le ipotesi, ma la Corte osserva questioni di applicabilità temporale
art. 4, comma 3-bis, d.l. 15/09/2023 n. 123 (conv. L. 13/11/2023 n. 159)
Norma di modifica che ha esteso l'applicazione dell'art. 240-bis anche alle ipotesi "lievi" dell'art. 73; la Corte osserva che, se la fattispecie fosse stata qualificata come ipotesi lieve consumata prima dell'entrata in vigore della modifica, la confisca per sproporzione sarebbe stata inapplicabile ratione temporis
Massime di principio
- Per ottenere la confisca diretta del denaro come provento, è sufficiente che il giudice ricavi un collegamento concreto tra quantità/valore delle cessioni (es. prezzo per dose e frequenza degli acquisti) e la somma sequestrata
- La confisca per sproporzione ex art. 240-bis si applica quando il denaro detenuto è sproporzionato rispetto ai redditi leciti e il detentore non fornisce giustificazioni adeguate circa la provenienza
- La qualificazione del reato (comma 1 vs comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90) incide sull'applicabilità della confisca per sproporzione: modifiche legislative successive possono estendere l'applicabilità, ma rileva la data di consumazione del reato (criterio di temporalità)
- Una giustificazione remota (es. vendita di un bene avvenuta oltre un anno prima) rischia di essere ritenuta inverosimile se non corroborata da prove che colleghino temporalmente e quantitativamente la somma al fatto dichiarato
- A livello processuale, memorie o requisitorie tardive possono non essere prese in considerazione: rispettare i termini procedurali è essenziale
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