Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10982/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione con i seguenti profili principali: (i) censura sulla qualificazione delle dichiarazioni spontanee del coimputato FORMENTO come chiamata in correità e la presunta impossibilità di controesame; (ii) contestazione della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del FORMENTO e degli elementi di riscontro (discrepanze sul luogo di occultamento della pistola giocattolo, sui caschi, sul tipo e ammontare delle banconote rinvenute e sull'altezza del rapinatore rilevata da un teste); (iii) deduzioni sulla carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata; (iv) censura del diniego delle attenuanti generiche e della valutazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha dichiarato inammissibile la memoria difensiva depositata oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 611 c.p.p. Ha escluso rilievo alle censure relative al merito probatorio richiamando i limiti della sindacabilità in sede di legittimità (possono essere censurate solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali). Ha ritenuto legittimo l'uso, nel rito abbreviato, delle dichiarazioni spontanee del FORMENTO e ha confermato la valutazione di attendibilità della Corte territoriale sulla base dei riscontri (in particolare l'identificazione della moto e altri elementi indiziari). Ha inoltre ritenuto non censurabile in Cassazione la mancata richiesta delle attenuanti generiche. Conseguentemente il rigetto del ricorso mantiene le condanne confermate in appello e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Termine di 15 giorni per il deposito della memoria difensiva applicabile ai procedimenti trattati in pubblica udienza; memoria oltre termine non presa in considerazione dalla Corte.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma sulla formazione della prova; la Corte rileva che non è strumento valido in cassazione per aggirare i limiti di sindacabilità delle valutazioni di merito definiti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citato nel contesto delle regole sul contraddittorio e sulla possibilità di dedurre vizi di motivazione e valutazione probatoria; la Corte sottolinea i limiti di cassazione rispetto alla riedizione del merito.

  • art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Riferimento alle ipotesi di impugnazione per vizio di motivazione; utilizzato per discutere i limiti delle censure di merito in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita l'ammissibilità dei motivi di cassazione che attengano alla valutazione della prova: sono sindacabili in Cassazione solo i vizi consistenti nella mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che non è ammesso aggirare i limiti dell'art. 606 usando altre letture di norme processuali; non può essere usato per trasformare censure di merito in motivi di legittimità procedurali.

  • art. 597, comma quinto, cod. proc. pen.

    Consente al giudice d'appello di riconoscere d'ufficio le attenuanti generiche; la Corte ricorda però che l'assenza di specifica richiesta in appello rende non censurabile in Cassazione la mancata concessione.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato le dichiarazioni spontanee rese da un coimputato possono essere utilizzate pienamente come elemento di prova nei confronti dell'imputato che ha scelto tale rito; la mancata possibilità di controesame del coimputato non costituisce autonomo vizio in Cassazione quando l'imputato ha optato per l'abbreviato.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito probatorio salvo che emergano vizi della motivazione quali la sua mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su punti essenziali che avrebbero imposto diversa decisione.
  • In presenza di discrepanze o piccole incongruenze nelle dichiarazioni dei testimoni o nei riscontri materiali, tali elementi non sono automaticamente decisivi se il giudice di merito ha fornito una valutazione coerente e contestualizzata che li ricompone nel quadro probatorio complessivo.
  • La memoria difensiva depositata oltre i termini processuali previsti (art. 611 c.p.p.) può essere dichiarata inammissibile e quindi non considerata dalla Cassazione.
  • La mancata richiesta delle attenuanti generiche in grado d'appello limita la possibilità di censurare in Cassazione la mancata concessione; il giudice d'appello può concederle d'ufficio, ma l'assenza di domanda specifica rende la questione non reclamabile in legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.