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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11720/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di associazione per delinquere e plurimi fatti di bancarotta fraudolenta. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, che mancherebbero le esigenze cautelari: in particolare si è censurata la carenza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione (i fatti ritenuti gravemente indizianti sarebbero antecedenti, si sarebbe enfatizzato che il Montesano fosse "sul posto di lavoro", le istanze di fallimento sarebbero state rigettate) e l'assenza di elementi concreti di rischio di inquinamento delle prove (esistono relazioni ex art. 33 legge fallimentare e documentazione della polizia giudiziaria). Con il secondo motivo si è prospettata violazione dell'art. 275 c.p.p. e carenza di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti costituissero, in sostanza, una diversa valutazione delle circostanze di fatto, cosa non consentita in sede di legittimità, e fossero privi della necessaria specificità: non hanno affrontato in modo puntuale la motivazione del riesame che aveva fondato la custodia cautelare sul ruolo centrale del Montesano nell'associazione, sull'operatività della base logistica (dove era stato presente), sulla prosecuzione dell'attività illecita nonostante un precedente provvedimento coercitivo e su condotte dirette a incidere sulla genuinità della prova (falsa denuncia, istruzioni ad altri). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di rito (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    richiamato rispetto alla presentazione della requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore Generale; rilevanza procedurale non sostanziale sul merito del ricorso

  • disposizioni di attuazione, art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    limita l'ambito di impugnazione in cassazione rispetto ai motivi ammessi; richiamato per delimitare i margini di censura dei motivi

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)

    individua i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto che i motivi proposti non configurassero una censura giuridica ma una diversa valutazione dei fatti

  • codice di procedura penale, art. 275

    norma che disciplina i presupposti e la proporzionalità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto non provata la violazione invocata perché il ricorrente non ha confutato puntualmente la motivazione del riesame

  • legge fallimentare, art. 33

    richiamata nel ricorso come documentazione presente agli atti che, secondo il ricorrente, escluderebbe il pericolo di inquinamento della prova; la Corte ha ritenuto che ciò non superasse la motivata valutazione contraria del giudice del riesame

  • codice di procedura penale, art. 616

    consente la condanna alle spese e ad ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente a 3.000 euro per l'evidente inammissibilità

  • disposizioni di attuazione, art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    riferimento agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte ha disposto l'invio degli adempimenti previsti

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito proporre una semplice diversa rivalutazione dei fatti: i motivi devono evidenziare vizi di legge o di motivazione specifici, non solo affermare alternative descrizioni fattuali.
  • Per contestare la custodia cautelare bisogna dimostrare l'assenza di esigenze cautelari con argomentazioni specifiche e confrontarsi puntualmente con i passaggi motivazionali del giudice di riesame, specialmente se questi ha indicato elementi concreti (ruolo nell'associazione, operatività della base logistica, condotte atte a inquinare le prove).
  • Le censure sulla proporzionalità o adeguatezza della misura devono indicare perché misure meno afflittive sarebbero idonee e come il giudice abbia omesso o travisato elementi decisivi; mere affermazioni apodittiche sono inammissibili.
  • Se si invoca l'assenza di pericolo di inquinamento probatorio, è necessario mostrare documenti o circostanze che rendano concretamente impossibile o altamente improbabile tale pericolo, e spiegare perché le prove esistenti non sono suscettibili di alterazione.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o basati su valutazioni puramente alternative possono comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente l'ammissibilità prima della proposizione.
  • In sede di cassazione è più efficace focalizzarsi su vizi di diritto e lacune logiche nella motivazione (contraddizioni, omissioni di passaggi decisivi, violazioni di norme procedurali) piuttosto che su reiterate contestazioni dei fatti.

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