Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2742/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;

Giustizia amministrativa202506784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di appuntamento e di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto un nulla osta nell'ambito dei flussi 2020 per lavoro stagionale, era entrata in Italia e avrebbe dovuto presentarsi per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma il datore di lavoro non si era presentato. Il 21 marzo 2025 aveva quindi chiesto alla Prefettura di Caserta un appuntamento per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. A fronte del silenzio dell'amministrazione, ha proposto ricorso avverso l'inerzia. La Prefettura ha sostenuto che non vi fosse inerzia, rilevando che l'ingresso era avvenuto dopo la scadenza del visto, valido dal 10 gennaio 2022 al 10 dicembre 2022, e oltre il termine di otto giorni previsto per la presentazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione. Ha inoltre riferito di avere avviato, il 29 dicembre 2025, il procedimento di revoca del nulla osta mediante comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il giudice ha ritenuto che tale comunicazione non fosse equiparabile a un provvedimento espresso conclusivo del procedimento e che l'amministrazione fosse pertanto ancora tenuta a provvedere.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Caserta di pronunciarsi espressamente sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha precisato che i termini relativi alla presentazione del lavoratore straniero per la stipula del contratto di soggiorno incidono anche sulla tempistica dell'attività amministrativa connessa, che deve svolgersi entro cadenze stringenti per evitare la permanenza dello straniero sul territorio senza la definizione della relativa posizione. Tuttavia, la mera comunicazione dei motivi ostativi non ha natura provvedimentale e non definisce il procedimento, sicché non esclude la sussistenza del silenzio-inadempimento. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega a un dirigente, per provvedere nei successivi trenta giorni. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    non può restare senza effetti ai fini della disciplina, anche sotto il profilo temporale, della connessa attività amministrativa

    Il termine previsto per la presentazione del lavoratore ai fini della stipula del contratto di soggiorno rileva anche per la tempistica dell'attività amministrativa connessa, che deve essere svolta entro cadenze stringenti.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero debba recarsi presso il competente Sportello Unico per l'Immigrazione

    La disposizione disciplina il termine entro il quale il lavoratore straniero deve presentarsi allo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno e concorre a delimitare temporalmente l'attività amministrativa successiva.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi costituisce un atto endoprocedimentale e non equivale al provvedimento espresso conclusivo del procedimento.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la sentenza sul silenzio, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuandone preventivamente i poteri e il termine per l'esecuzione.

Massime di principio

  • La comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, in quanto atto endoprocedimentale, non equivale a un provvedimento espresso conclusivo e non fa venir meno l'inerzia dell'amministrazione ai fini dell'azione avverso il silenzio.
  • Quando la disciplina dell'ingresso e della stipula del contratto di soggiorno impone termini per la presentazione del lavoratore straniero, tali termini rilevano anche per l'attività amministrativa connessa, che deve essere definita entro cadenze stringenti per evitare una permanenza sul territorio priva di una posizione amministrativa pienamente definita.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela del terzoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.