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Sentenza

Sentenza n. 2973/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento -della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 26 giugno 2023, trasmessa via PEC il 28 giugno 2023, avente a oggetto “Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 alla Società GNL Italia S.p.A. per l'installazione denominata stabilimento GNL Italia, ubicata in Comune di Portovenere Località Panigaglia” (doc. 1), nella parte in cui, all'allegato tecnico, prescrive che “entro 6 mesi dal rilascio del riesame il gestore dovrà […] riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016” (doc. 2, pp. 35-36), nonché per quanto occorrer possa: - dell'allegato tecnico alla Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 26 giugno 2023 (pp. 35- 36, § “E.3 Rumore”); - della nota della Provincia della Spezia, Servizio Ambiente-Urbanistica-Pianificazione prot. n. 19341 del 9 agosto 2023 avente a oggetto “Nota GNL Prot. GNL/7092 del 21/07/2023 – Risposta” (doc. 3), nella misura in cui “conferma quanto riportato nel citato allegato tecnico che costituisce prescrizione specifica di AIA ex art 29-sexies in particolare c. 3 bis del D.Lgs 152/06 indipendentemente dalle altre disposizioni normative autonomamente vigenti” (doc. 3, p. 2); - della Delibera Consiglio Comunale di Portovenere n. 12 del 29 aprile 2016 (doc. 4), nei limiti e nella misura in cui richiamata quale atto presupposto della Determina n. 618/23 e della nota prot. 19341/23 della Provincia della Spezia; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gnl Italia S.p.A. il 17/1/2024: per l'annullamento - della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 1101 del 17.11.2023 avente a oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in loc. Panigaglia in Comune di Portovenere (SP). Aggiornamento n. 1” (doc. 20), nonché per quanto occorrer possa: - del Verbale del 18 ottobre 2023 della Conferenza dei Servizi “finalizzata all'esame della proposta di modifica della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in Loc. Panigaglia in Comune di Portovenere (SP)”, (doc. 21); - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi la nota del Comune di Porto Venere del 15.11.2023 (assunta al protocollo della Provincia della Spezia n. 27128), nonché gli atti ed i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, ivi inclusi la Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 25.6.2023 e la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Portovenere n. 12 del 29.4.2016. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GNL ITALIA S.P.A. il 31\10\2024: per l’annullamento in parte qua, con il presente secondo ricorso per motivi aggiunti, - della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 869 del 26.08.2024 avente a oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in loc. Panigaglia in Comune di Porto Venere (SP). Aggiornamento n. 2” (doc. 30), nella parte in cui conferma l’obbligo di GNL Italia S.p.A. di “riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Porto Venere con DCC n. 12 del 29/04/2016. Qualora il Comune, a seguito della propria revisione, dovesse modificare i limiti più sopra indicati, GNL ITALIA s.p.a., ex articolo 29-sexies comma 3bis del D. Lgs 152/2006, dovrà riscontrare il rispetto dei nuovi livelli di emissione/immissione acustica in riferimento alla zonizzazione che sarà adottata dal Comune di Porto Venere con il proprio provvedimento”; nonché, per quanto occorrer possa: - ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto, ivi inclusi il verbale della Conferenza dei Servizi del 05.07.2024, la nota della Provincia della Spezia prot. 20889 del 09.08.2024, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’AIA n. 618/2023 e successiva n. 1101/2023, la nota del Comune di Porto Venere prot. 11490 del 02.08.2024, (acquisita al protocollo della Provincia della Spezia n. 20255 del 03.08.2024), la nota della Provincia della Spezia prot. 20893 del 09.08.2024, la nota del Comune di Porto Venere prot. 12182 del 22.08.2024 (acquisita al protocollo della Provincia della Spezia n. 21636 del 22.08.2024) nonché gli atti ed i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, ivi inclusi la Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 25.06.2023 e la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Porto Venere n. 12 del 29.04.2016, e con i primi motivi aggiunti, ivi inclusi la Determinazione della Provincia della Spezia, n. 1101 del 17.11.2023, il Verbale del 18.10.2023 della Conferenza dei Servizi e la nota del Comune di Porto Venere del 15.11.2023 (assunta al protocollo della Provincia della Spezia n. 27128). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GNL ITALIA S.P.A. il 11\4\2025: per l’annullamento in parte qua, con il ricorso introduttivo, (i) della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 26.06.2023, trasmessa via PEC il 28.06.2023, avente a oggetto “Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 alla Società GNL Italia S.p.A. per l’installazione denominata stabilimento GNL Italia, ubicata in Comune di Portovenere Località Panigaglia” (doc. 1), nella parte in cui, all’allegato tecnico, prescrive che “entro 6 mesi dal rilascio del riesame il gestore dovrà […] riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016” (doc. 2, pp. 35-36), nonché per quanto occorrer possa: (ii) dell’allegato tecnico alla Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 26.06.2023 (pp. 35- 36, § “E.3 Rumore”); (iii) della nota della Provincia della Spezia, Servizio Ambiente-Urbanistica-Pianificazione prot. n. 19341 del 9.08.2023 avente a oggetto “Nota GNL Prot. GNL/7092 del 21/07/2023 – Risposta” (doc. 3), nella misura in cui “conferma quanto riportato nel citato allegato2 tecnico che costituisce prescrizione specifica di AIA ex art 29-sexies in particolare c. 3 bis del D.Lgs 152/06 indipendentemente dalle altre disposizioni normative autonomamente vigenti” (doc. 3, p. 2); (iv) della Delibera Consiglio Comunale di Porto Venere n. 12 del 29.04.2016 (doc. 4), nei limiti e nella misura in cui richiamata quale atto presupposto della Determina n. 618/23 e della nota prot. 19341/23 della Provincia della Spezia; (v) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto. per l’annullamento in parte qua, con il primo ricorso per motivi aggiunti, (vi) della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 1101 del 17.11.2023 avente a oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in loc. Panigaglia in Comune di Portovenere (SP). Aggiornamento n. 1” (doc. 20), nonché per quanto occorrer possa: (vii) del Verbale del 18.10.2023 della Conferenza dei Servizi “finalizzata all’esame della proposta di modifica della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in Loc. Panigaglia in Comune di Portovenere (SP)”, (doc. 21); (viii) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi la nota del Comune di Porto Venere del 15.11.2023 (assunta al protocollo della Provincia della Spezia n. 27128), nonché gli atti ed i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, ivi inclusi la Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 25.06.2023 e la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Porto Venere n. 12 del 29.04.2016. per l’annullamento in parte qua, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, (ix) della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 869 del 26.08.2024 avente a oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in loc. Panigaglia in Comune di Porto Venere (SP). Aggiornamento n. 2” (doc. 30), nella parte in cui conferma l’obbligo di GNL Italia S.p.A. di “riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Porto Venere con DCC n. 12 del 29/04/2016. Qualora il Comune, a seguito della propria revisione, dovesse modificare i limiti più sopra indicati, GNL ITALIA s.p.a., ex articolo 29-sexies comma 3bis del D. Lgs 152/2006, dovrà riscontrare il rispetto dei nuovi livelli di emissione/immissione acustica in riferimento alla zonizzazione che sarà adottata dal Comune di Porto Venere con il proprio provvedimento”; nonché, per quanto occorrer possa: (x) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto, ivi inclusi il verbale della Conferenza dei Servizi del 05.07.2024, la nota della Provincia della Spezia prot. 20889 del 09.08.2024, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’AIA n. 618/2023 e successiva n. 1101/2023, la nota del Comune di Porto Venere prot. 11490 del 02.08.2024, (acquisita al protocollo della Provincia della Spezia n. 20255 del 03.08.2024), la nota della Provincia della Spezia prot. 20893 del 09.08.2024, la nota del Comune di Porto Venere prot. 12182 del 22.08.2024 (acquisita al protocollo della Provincia della Spezia n. 21636 del 22.08.2024) nonché gli atti ed i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, ivi inclusi la Determinazione della Provincia della Spezia, n. 618 del 25.06.2023 e la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Porto Venere n. 12 del 29.04.2016, e con i primi motivi aggiunti, ivi inclusi la Determinazione della Provincia della Spezia, n. 1101 del 17.11.2023, il Verbale del 18.10.2023 della Conferenza dei Servizi e la nota del Comune di Porto Venere del 15.11.2023 (assunta al protocollo della Provincia della Spezia n. 27128). per l’annullamento in parte qua, con il presente terzo ricorso per motivi aggiunti, (xi) della Determinazione della Provincia della Spezia, n. 136 del 03.02.2025, avente a oggetto l’“Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 alla Società GNL Italia S.p.A. per l’installazione denominata stabilimento GNL Italia, ubicata in Comune di Portovenere Località Panigaglia” (doc. 39 – ricevuta con PEC dell’11.02.2025, doc. 40), nella parte in cui, all’allegato tecnico, prescrive che “Entro il 30 settembre 2025 il Gestore dovrà riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016. Qualora il Comune, a seguito della propria revisione, dovesse modificare i limiti più sopra indicati, GNL ITALIA s.p.a., ex articolo 29sexies comma 3bis del D. Lgs 152/2006, dovrà riscontrare il rispetto dei nuovi livelli di emissione/immissione acustica in riferimento alla zonizzazione che sarà adottata dal Comune di Portovenere con il proprio provvedimento” (doc. 41, pp. 34), nonché per quanto occorrer possa: (xii) dell’allegato tecnico alla Determinazione della Provincia della Spezia, n. 136 del 03.02.2025 (doc. 41, pp. 34, § “E.3 Rumore”); (xiii) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GNL ITALIA S.P.A. il 19\9\2025: per l’annullamento in parte qua, con il presente quarto ricorso per motivi aggiunti, (xiv) della Determinazione della Provincia della Spezia del 12.06.2025, n. 607, avente a oggetto l’“Voltura ed aggiornamento autorizzazione integrata ambientale n. 136 del 03.02.2025, ai sensi del d. lgs 152/2006, alla società Snam Energy Terminals Srl per l’installazione denominata stabilimento gnl di Panigaglia in comune di Portovenere” (doc. 46 – ricevuta con PEC dell’12.06.2025, doc. 49), nella parte in cui, all’allegato tecnico, prescrive che “Entro il 30 settembre 2025 il Gestore dovrà riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016. Qualora il Comune, a seguito della propria revisione, dovesse modificare i limiti più sopra indicati, GNL ITALIA s.p.a., ex articolo 29sexies comma 3bis del D. Lgs 152/2006, dovrà riscontrare il rispetto dei nuovi livelli di emissione/immissione acustica in riferimento alla zonizzazione che sarà adottata dal Comune di Portovenere con il proprio provvedimento.” (doc. 47, p. 37), nonché per quanto occorrer possa: (xv) dell’allegato tecnico alla Determinazione della Provincia della Spezia, n. 607 del 12.06.2025 (doc. 47, pp. 37-38, § “E.3 Rumore”); (xvi) del punto 1.4 (tabella 8) del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato alla Determinazione della Provincia della Spezia, n. 607 del 12.06.2025 (doc. 48, p. 19); (xvii) della Determinazione della Provincia della Spezia del 29.08.2025, n. 857 (doc. 58), avente ad oggetto “Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazioni n. 136/2025 e 607/2025 - installazione GNL Italia in loc. Panigaglia in Comune di Portovenere (SP). aggiornamento n. 2”, nella parte in cui, determinando di posticipare al 31.03.2026 il termine entro cui il Gestore è tenuto a “riscontrare” prescrizione “E.3 Rumore” prevista nell’allegato tecnico dell’AIA (come già modificata ed aggiornata con la succitata Det. n. 607/2025), ne conferma i contenuti prescrittivi; (xviii) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto.

Giustizia amministrativa202312796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Prescrizione acustica E.3 contenuta nell’AIA e reiterata nei successivi aggiornamenti e volture, nella parte fondata sulla zonizzazione acustica comunale del 2016 e su future zonizzazioni non ancora efficaci

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di impianto AIA)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la prescrizione E.3 dell’AIA rilasciata per lo stabilimento di Panigaglia, nonché le successive determinazioni provinciali che l’avevano confermata o aggiornata. La prescrizione imponeva al gestore di riscontrare il rispetto dei livelli di emissione e immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Porto Venere con deliberazione consiliare del 29 aprile 2016, prevedendo inoltre l’automatico adeguamento a eventuali future modifiche della zonizzazione comunale. La ricorrente ha dedotto: violazione della legge quadro sull’inquinamento acustico, della legge regionale ligure n. 12/1998 e del d.lgs. n. 152/2006, poiché la zonizzazione comunale non era mai stata approvata dalla Provincia e quindi non aveva acquisito efficacia normativa; erronea applicazione dell’art. 29-sexies, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006, che consente l’imposizione di misure tecniche o gestionali per ridurre l’impatto acustico, ma non di attribuire efficacia a strumenti pianificatori non perfezionati né di introdurre surrettiziamente limiti diversi da quelli vigenti; difetto di istruttoria, per l’assenza di accertamenti fonometrici indipendenti, analisi tecniche aggiornate e dati oggettivi comprovanti criticità acustiche concrete; difetto di motivazione, per la mancata considerazione effettiva delle osservazioni e della documentazione tecnica presentate dalla società; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in ragione dell’incidenza della prescrizione sull’esercizio di un impianto storico e dell’assenza di valutazione di misure alternative; violazione dei principi di certezza e determinatezza, poiché la prescrizione rinviava a una futura e incerta zonizzazione comunale, non ancora esistente né conoscibile nei contenuti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e tutti i ricorsi per motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione. Ha annullato la prescrizione E.3 contenuta nella determinazione provinciale n. 618/2023 e confermata nelle determinazioni n. 1101/2023, n. 869/2024, n. 136/2025, n. 607/2025 e n. 857/2025, limitatamente alla parte in cui impone il rispetto di limiti acustici derivanti dalla zonizzazione comunale del 2016 o da successivi atti comunali non ancora vigenti. Il giudice ha ritenuto che la zonizzazione del 2016, non approvata dalla Provincia secondo quanto previsto dalla normativa regionale, fosse priva di efficacia vincolante e non potesse costituire il presupposto di obblighi conformativi nell’AIA. L’art. 29-sexies, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce un potere conformativo integrativo, idoneo a consentire misure tecniche o gestionali per la riduzione dell’impatto acustico, ma non abilita l’amministrazione ad attribuire efficacia normativa a piani non perfezionati o a introdurre limiti sganciati dal sistema delle fonti. La Provincia non aveva inoltre svolto un’istruttoria autonoma e aggiornata sulle effettive criticità acustiche né fornito una motivazione puntuale sulle ragioni del rigetto delle osservazioni della società. La prescrizione risultava quindi affetta da carenza di presupposto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità. È stata ritenuta illegittima anche la parte che rinviava automaticamente a future zonizzazioni comunali, configurando un rinvio dinamico atipico a un atto futuro, incerto e non conoscibile, incompatibile con la determinatezza e stabilità delle prescrizioni di un titolo ambientale. È stata tuttavia riconosciuta alla Provincia la possibilità di riesercitare il potere prescrittivo, mediante misure tecniche o gestionali adeguatamente istruite e motivate e fondate su parametri normativi vigenti. La Provincia è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 29-sexies, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 152/2006

    i valori limite devono essere determinati "ai sensi della vigente normativa"; l’autorità può imporre "opportune disposizioni per la riduzione dell’impatto acustico"

    Il potere conformativo in sede AIA consente l’imposizione di misure tecniche o gestionali ulteriori, ma non permette di fondare obblighi su strumenti pianificatori privi di efficacia né di introdurre surrettiziamente valori limite non previsti dal sistema normativo vigente.

  • art. 6 l. 447/1995

    La classificazione acustica del territorio comunale costituisce il presupposto della disciplina comunale dell’inquinamento acustico, ma deve acquistare efficacia secondo le forme previste dalla normativa applicabile.

  • art. 7 l. 447/1995

    I piani di risanamento acustico costituiscono uno degli strumenti tipici utilizzabili per il contenimento dell’inquinamento acustico.

  • art. 4 l.r. Liguria 12/1998

    La zonizzazione acustica comunale acquista efficacia a seguito dell’approvazione provinciale; prima di tale approvazione l’atto comunale adottato non ha effetti vincolanti.

  • d.P.C.M. 1° marzo 1991

    In assenza di una zonizzazione comunale efficace, trovano applicazione i limiti acustici previsti dalla disciplina statale richiamata dal regolamento comunale.

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    In presenza di osservazioni puntuali e documentate, l’amministrazione deve fornire una motivazione effettiva e percepibile sulle ragioni del loro mancato accoglimento, supportata da un’adeguata istruttoria.

Massime di principio

  • La prescrizione contenuta in un’AIA non può fondarsi su una zonizzazione acustica comunale meramente adottata e priva dell’approvazione richiesta dalla legge regionale per acquisire efficacia; in assenza di tale perfezionamento, l’atto pianificatorio non costituisce parametro normativo vigente né può fondare obblighi conformativi.
  • Il potere previsto dall’art. 29-sexies, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006 consente all’autorità competente di imporre misure tecniche o gestionali per ridurre l’impatto acustico, ma non di attribuire efficacia normativa a strumenti urbanistici o pianificatori non perfezionati né di introdurre surrettiziamente valori limite privi di base nel diritto vigente.
  • L’imposizione di prescrizioni ambientali più gravose rispetto alla disciplina generale richiede un’istruttoria tecnica autonoma, aggiornata e idonea a dimostrare l’esistenza di criticità concrete, nonché una motivazione puntuale sulle ragioni della misura e sul mancato accoglimento delle osservazioni documentate dell’interessato.
  • Il potere prescrittivo in materia ambientale deve essere esercitato nel rispetto della proporzionalità: l’amministrazione deve verificare l’idoneità della misura, la sua necessità rispetto ad alternative meno invasive e la proporzionalità in senso stretto dell’onere imposto.
  • È illegittima la prescrizione di un titolo autorizzatorio ambientale che rimetta automaticamente la definizione degli obblighi del gestore a una futura zonizzazione comunale non ancora adottata, poiché un simile rinvio dinamico atipico compromette determinatezza, conoscibilità e stabilità del contenuto autorizzatorio.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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