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Ordinanza

Ordinanza n. 120/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, comunicato in data 01.10.2024, prot. -OMISSIS- recante la reiezione dell’istanza di riscatto a titolo gratuito ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in Economia e Commercio, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 1092/1973; e per l’accertamento del diritto del ricorrente al computo, senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, di un numero di anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea corrispondente alla durata legale del relativo corso di studi;

Giustizia amministrativa202400350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di riscatto gratuito, ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in Economia e Commercio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha respinto la richiesta di computare gratuitamente, ai fini pensionistici, un numero di anni antecedenti al conseguimento della laurea corrispondente alla durata legale del corso di studi, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973. Ha inoltre chiesto l'accertamento del relativo diritto. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti né la fondatezza della pretesa sostanziale; il Presidente del TAR, rilevata l'esigenza di acquisire informazioni sull'attuale interesse alla decisione, ha richiesto alle parti di dichiarare se permanga l'interesse alla definizione nel merito, oppure se siano intervenute ragioni di rinuncia, improcedibilità sopravvenuta o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono indicare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto un incombente istruttorio. Le parti costituite devono depositare entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito oppure sull'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere; qualora l'interesse permanga, devono segnalare eventuali connessioni con altri giudizi pendenti in primo o secondo grado. La misura è motivata dall'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza, favorire lo smaltimento dell'arretrato e assicurare la ragionevole durata del processo, anche in relazione all'art. 65 c.p.a., all'art. 8, comma 2, delle norme di attuazione del c.p.a. e al dovere di cooperazione processuale. Non è stata adottata alcuna decisione sull'annullamento del diniego o sull'accertamento del diritto pensionistico.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla prosecuzione e alla migliore definizione del giudizio.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione all'esigenza di inserire nei ruoli di udienza soltanto i ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fondamento del coinvolgimento delle parti nell'aggiornamento sull'interesse alla decisione e sulle eventuali cause di definizione o connessione del giudizio.

  • art. 32 d.P.R. n. 1092/1973

    Indicato come base normativa della domanda sostanziale di riscatto gratuito, ma non interpretato nell'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, prima della fissazione o della trattazione effettiva del merito, il giudice può richiedere alle parti di aggiornare la propria posizione sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione e sull'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
  • Quando permane l'interesse alla decisione, il giudice può chiedere alle parti di segnalare connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire duplicazioni o disallineamenti decisori.
  • Il dovere di cooperazione del giudice amministrativo e delle parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo può giustificare specifici incombenti informativi volti allo smaltimento dell'arretrato e alla selezione dei ricorsi che richiedono un'effettiva trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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