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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18410/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della CTR della Sardegna e, ritenuta non necessaria altra attività istruttoria o decisoria, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese dell'intero processo sono state compensate, in considerazione del fatto che il principio decisivo è stato affermato dalle Sezioni Unite solo nel corso del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2000, notificato dal Comune al contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto invalida la pretesa perché l'atto era pervenuto al destinatario il 14 gennaio 2016, dunque oltre il termine di decadenza quinquennale previsto per la notificazione degli avvisi di accertamento dei tributi locali. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, sostenendo che ai fini del rispetto del termine di decadenza dovesse considerarsi non la data di ricezione da parte del contribuente, ma quella di consegna dell'atto all'ufficio postale per l'invio, avvenuta il 29 dicembre 2015, quindi entro il termine. La Corte ha preso atto che la questione era stata poi risolta dalle Sezioni Unite nel senso della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche per gli atti impositivi tributari, rilevando ai fini decadenziali la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari alla notifica e non quella di conoscenza da parte del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    "a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo"

    Per gli enti locali la notificazione degli avvisi di accertamento relativi ai tributi propri deve avvenire entro il termine quinquennale di decadenza.

  • art. 11, d.lgs. 504/1992

    La norma è richiamata come disposizione il cui termine di decadenza sarebbe stato prorogato a cinque anni dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006.

  • art. 60, d.P.R. 600/1973

    È richiamato come base normativa della notificazione degli atti tributari e del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.

  • art. 16, comma 4, d.lgs. 546/1992

    È richiamato insieme all'art. 60 d.P.R. 600/1973 in relazione alla notificazione degli atti nel processo tributario e alla qualità del soggetto notificatore.

Massime di principio

  • In materia di atti di imposizione tributaria, ai fini dell'osservanza del termine di decadenza dal potere impositivo rileva la data in cui l'ente impositore ha posto in essere gli elementi necessari per la notificazione dell'atto, non la data in cui il contribuente ne abbia avuto conoscenza.
  • Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera anche per gli atti tributari aventi natura ricettizia e vale indipendentemente dal soggetto che esegue la notificazione, compreso il messo notificatore speciale.
  • Se la notificazione dell'avviso di accertamento è stata perfezionata per il notificante entro il termine decadenziale, l'atto non è tardivo anche se la ricezione da parte del destinatario avviene successivamente alla scadenza del termine.
  • Quando l'orientamento decisivo delle Sezioni Unite interviene nel corso del giudizio di legittimità, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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