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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8401/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Forlì per violazione dell'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, sostenendo che il Tribunale ha inflitto una pena detentiva (2 mesi di arresto) inferiore al minimo edittale di 6 mesi previsto dalla norma vigente all'epoca del fatto (reato commesso il 2 marzo 2023). Il ricorso mirava all'annullamento della sentenza limitatamente alla quantificazione della pena detentiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva relativa al reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, in quanto la pena di 2 mesi risultava inferiore al minimo edittale di 6 mesi vigente al momento del fatto. Ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Forlì in diversa persona fisica. Sono rimaste impregiudicate le altre statuizioni (dichiarazione di colpevolezza e sanzione pecuniaria per la contravvenzione e la pena per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990).

Norme richiamate

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro (come modificato dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento del fatto (2 marzo 2023): il minimo edittale era di 6 mesi di arresto, perciò la pena di 2 mesi inflitta dal Tribunale è illegittima nella parte in cui è inferiore al minimo previsto dalla legge.

  • d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (richiamato nel testo)

    ha individuato la pena detentiva in quella dell'arresto da uno a tre anni

    Il riferimento serve a chiarire che l'aggravamento introdotto successivamente (dopo il fatto) non è applicabile retroattivamente; va applicata la normativa vigente al momento della commissione del reato.

  • art. 73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma contestata nell'impianto accusatorio (riguarda il reato di stupefacenti), la Corte non ha modificato la condanna sostanziale relativa a questa norma; il vizio rilevato riguarda esclusivamente la quantificazione della pena detentiva per l'art. 4 L.110/1975.

Massime di principio

  • La legge applicabile è quella vigente al momento del fatto: aumenti o diminuzioni delle pene intervenuti successivamente non si applicano retroattivamente salvo diversa previsione costituzionale o normativa.
  • Se il giudice infligge una pena detentiva inferiore al minimo edittale previsto dalla norma applicabile, la sentenza può essere annullata in Cassazione limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
  • L'annullamento limitato alla pena non comporta necessariamente la riforma delle altre statuizioni (dichiarazione di colpevolezza, ammenda), che restano efficaci salvo specifica impugnazione o vizio.
  • Nelle impugnazioni promosse dal pubblico ministero (es. ricorso immediato ex art. 569 c.p.p.), l'oggetto del gravame può essere circoscritto alla violazione normativa che riguarda la determinazione della pena.
  • In sede di nuovo giudizio sul quantum della pena la Corte di merito dovrà rispettare il minimo edittale vigente alla data del fatto e procedere in diversa persona fisica quando disposto dalla Cassazione.

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