Sentenza del 21/12/2016 n. 26534 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, contestando, con quattro motivi, la tardività dell'appello erariale, la violazione della disciplina applicabile agli accertamenti dei maggiori ricavi derivanti dalla cessione di immobili e l'insufficiente motivazione della decisione. In particolare, hanno sostenuto che il maggior corrispettivo degli immobili non potesse essere desunto automaticamente dal valore normale o da dati estimativi dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo ammissibile l'appello dell'Agenzia perché la notificazione della sentenza di primo grado, effettuata senza l'ufficiale giudiziario, non era idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, stabilendo che, dopo la modifica normativa del 2009, il valore normale dell'immobile non costituisce una presunzione legale del corrispettivo effettivo e che i dati della Camera di commercio e dell'Agenzia del territorio, considerati isolatamente, non sono sufficienti a dimostrare l'infedeltà del prezzo dichiarato. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto parzialmente il ricorso originario limitatamente all'accertamento dei maggiori ricavi. Le spese dei tre gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1
Disciplina il termine per proporre appello nel processo tributario. Nel caso concreto, il termine breve non è decorso perché la notificazione della sentenza di primo grado non era stata eseguita secondo le forme prescritte.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, comma 2, 16 e 17
Le notificazioni delle sentenze tributarie devono rispettare le forme richiamate dal codice di procedura civile; la notificazione priva dell'ausilio dell'ufficiale giudiziario non è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Codice di procedura civile, artt. 137 e 156, comma 3
L'art. 137 disciplina le modalità delle notificazioni, mentre l'art. 156 riguarda la sanatoria delle nullità. La Corte ha escluso che la notificazione irregolare producesse, nel caso concreto, l'effetto di far decorrere il termine breve.
Legge n. 88 del 2009, art. 24, comma 5
Ha modificato la disciplina degli accertamenti sui corrispettivi delle cessioni immobiliari, eliminando la presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo effettivo e valore normale del bene. La Corte ne ha riconosciuto l'efficacia retroattiva, in quanto diretta ad adeguare la normativa interna al diritto comunitario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento dei ricavi non dichiarati anche mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3
Prevede, in materia IVA, una disciplina analoga per la rettifica delle dichiarazioni. Anche in questo ambito, il valore normale non è sufficiente da solo a dimostrare l'esistenza di corrispettivi occultati.
Codice civile, art. 2697
Regola l'onere della prova. L'Amministrazione deve fornire elementi probatori idonei a sostenere la pretesa tributaria; una stima astratta del valore dell'immobile, priva di ulteriori riscontri, non soddisfa tale onere.
Massime di principio
- Nel caso di cessioni immobiliari, il semplice scostamento tra il prezzo dichiarato e il valore normale o i valori estimativi dell'Amministrazione non dimostra automaticamente l'esistenza di ricavi occultati.
- L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti e, di regola, devono essere corroborate da ulteriori elementi concreti.
- Il giudice deve valutare complessivamente gli indizi disponibili, considerando anche caratteristiche dell'immobile, condizioni della vendita, modalità di pagamento, rapporti tra le parti e altri dati economici; un unico parametro estimativo può non essere sufficiente.
- Le modifiche normative che hanno eliminato la presunzione legale del valore normale possono applicarsi retroattivamente quando siano dirette ad adeguare la disciplina interna al diritto dell'Unione europea.
- Per la decorrenza del termine breve d'impugnazione, la notificazione della sentenza tributaria deve rispettare le forme previste dalla legge; una notificazione irregolare può non far decorrere tale termine.
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