Cassazione Penale, Sentenza n. 20752/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del 18/12/2023 con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'istanza di ricusazione del G.U.P. del Tribunale di Napoli; Cafasso sostiene che il G.U.P., avendo già deciso in precedenza (rigetto di una richiesta di applicazione della pena e valutazioni sulla sussistenza del capo 30 relativo all'art. 416 c.p.) nei confronti di coimputate, avrebbe manifestato un giudizio anticipato sul sodalizio e quindi sarebbe incompatibile a giudicare la sua posizione in rito abbreviato. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare rispetto all'art. 38 c.p.p., e censura la rilevanza, per la ricusazione, delle valutazioni compiute dal G.U.P. in relazione alle coimputate.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come inammissibile e manifestamente infondato. Ribadisce il principio secondo cui la causa di incompatibilità sorge solo se il giudice si sia espresso sulla posizione specifica dell'imputato; è irrilevante che il giudice si sia già pronunciato sulla posizione di altri concorrenti nello stesso reato, purché la responsabilità penale del ricorrente non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente provvedimento. La Corte considera poi che nel caso concreto il G.U.P. aveva compiuto una mera valutazione circa la congruità di una richiesta di patteggiamento avanzata dalle coimputate e non una valutazione di merito sulla responsabilità della Cafasso. Per questi motivi dichiara il ricorso inammissibile, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Il capo d'imputazione riguardava la partecipazione ad un'associazione per delinquere; la Corte si limita a richiamare che il procedimento concerne tale accusa ma la decisione sulla ricusazione è indipendente dalla qualificazione del reato.
art. 38 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di incompatibilita/ricusazione; la Corte interpreta la materia nel senso che le cause di incompatibilità richiedono una precedente valutazione specifica e di merito sulla posizione dell'imputato da parte del giudice, e non sono ravvisabili per il solo fatto che il giudice abbia deciso su coimputati.
art. 444 cod. proc. pen.
Il rigetto di una richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) avanzata da coimputate non può essere letto come pronuncia di merito sulla posizione di altri concorrenti; la Corte sottolinea che la valutazione del G.U.P. circa la congruità di una richiesta di patteggiamento non equivale a una decisione sulla responsabilità penale di un diverso imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma utilizzata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avendo ritenuto il ricorso manifestamente infondato e con profili di colpa, all'ammenda di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di ricusazione per incompatibilità richiede che il giudice si sia già espresso, con valutazione di merito, sulla posizione specifica del ricorrente; decisioni o valutazioni concernenti soltanto coimputati non bastano.
- Una decisione del G.U.P. relativa all'ammissibilità o congruità di una richiesta di patteggiamento avanzata da altri imputati non costituisce di per sé un 'pregiudizio' sulla responsabilità penale di un diverso imputato.
- Chi intende far valere la ricusazione deve dimostrare che il giudice ha effettivamente effettuato una valutazione di merito sulla posizione del singolo imputato e non limitarsi a dedurre un generico pregiudizio dalla presenza di atti o valutazioni sul procedimento comune.
- Ricorsi per ricusazione manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende a norma dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare la fondatezza della doglianza prima di proporre impugnazione.
- In fase di formulazione dell'istanza di ricusazione è utile distinguere chiaramente tra atti meramente procedurali o valutazioni relative a terzi e pronunce che abbiano effettivamente influito sul merito della posizione individuale del ricorrente.
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