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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26005/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società in amministrazione straordinaria aveva promosso nei confronti della banca un’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l.fall., avente a oggetto tre pagamenti per complessivi € 2.098.961,63 effettuati nel periodo sospetto; sosteneva che fossero pagamenti solutori e che la banca conoscesse lo stato d’insolvenza. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda per mancata prova della conoscenza dell’insolvenza. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 876/2021 depositata il 18 marzo 2021, aveva rigettato l’appello, ritenendo, sulla base anche di una CTU contabile, che due rimesse non avessero ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione e che la terza fosse bilanciata, perché correlata all’estinzione di un prestito di € 3.000.000 con data valuta e data operazione del 30 novembre 2010. La società ha proposto un unico motivo, articolato in due profili. In relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 49 d.lgs. n. 270/1999 e dell’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall., sostenendo che la disciplina avrebbe superato la distinzione tra conto scoperto e conto passivo e la giurisprudenza sulle rimesse bilanciate, così da rendere revocabile ogni rimessa su conto con saldo negativo, anche in presenza di affidamenti. In relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha inoltre dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione. La banca ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti e ha resistito nel merito.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità per insufficiente esposizione dei fatti, ritenendo che il ricorso li avesse esposti in modo succinto ma comprensibile. Ha dichiarato infondata la censura di nullità della sentenza: la motivazione, pur concisa, era comprensibile e compiuta, avendo indicato l’assenza di una riduzione consistente e durevole dell’esposizione per le prime due rimesse e la natura bilanciata della terza. Ha dichiarato inammissibile la censura di violazione di legge relativa alle prime due rimesse, perché la ricorrente non aveva argomentato sulla consistenza e durevolezza della riduzione e la censura investiva un accertamento di fatto. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla terza rimessa: la ricorrente non aveva contestato l’accertamento che si trattasse di rimessa bilanciata né spiegato quali conseguenze ne derivassero, in concreto, quanto alla durevolezza e alla revocabilità. La Corte ha precisato che il criterio della riduzione durevole non elimina la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e che una rimessa bilanciata non è solutoria quando la riduzione dell’esposizione non si protrae apprezzabilmente nel tempo; la motivazione d’appello è stata corretta sul punto, senza tuttavia modificare l’esito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 15.000 per compensi, € 200 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 67, secondo comma, l.fall.

    La non durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva della revocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivo delle rimesse bilanciate), confermata dall’art. 166, comma 3, lett. b), CCII, comprova, pertanto, l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità delle rimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti, come già elaborato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimesse bilanciate.

    La revocabilità delle rimesse presuppone che esse siano qualificabili come pagamenti; la riduzione non durevole dell’esposizione impedisce la revoca, in continuità con il criterio elaborato per le rimesse bilanciate.

  • art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall.

    Il requisito della riduzione durevole dell’esposizione debitoria del cliente dichiarato fallito allarga - ai fini dell’esclusione della funzione solutoria - il concetto di bilanciamento oltre le maglie della connessione cronologica e ontologica tra creazione della provvista e addebito e la svincola dalla prova di un accordo, ancorché tacito, di creazione di un servizio di cassa senza funzione creditizia, richiedendosi unicamente che la riduzione dell’esposizione debitoria – nei limiti della esigibilità della condanna del differenziale del massimo scoperto – si sia apprezzabilmente protratta nel tempo.

    Per escludere la funzione solutoria rileva che la riduzione dell’esposizione debitoria si sia protratta apprezzabilmente nel tempo. Tale criterio amplia il bilanciamento oltre la connessione cronologica e ontologica tra provvista e addebito e non richiede la prova di un accordo, anche tacito, per un servizio di cassa privo di funzione creditizia.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondata, non apparendo la sentenza al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo ritenuto la sentenza impugnata che le rimesse non avessero ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione del correntista, nonché non essendo revocabile la terza rimessa oggetto di causa quale rimessa bilanciata, in quanto correlata a una corrispondente operazione di erogazione finanziaria, con conseguente esclusione della funzione solutoria.

    La motivazione non è nulla quando consente di comprendere le ragioni della decisione e dà conto, anche sinteticamente, dell’assenza di una riduzione consistente e durevole dell’esposizione e della natura bilanciata della rimessa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Inammissibile è, ulteriormente, il motivo quanto alla censura di revocabilità delle rimesse bilanciate, per quanto occorra correggere la motivazione della sentenza impugnata.

    La censura di violazione di legge è inammissibile quando non contesta l’accertamento di fatto posto a fondamento della qualificazione della rimessa come bilanciata e non deduce le conseguenze concrete di tale accertamento ai fini della durevolezza e della revocabilità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondata, non apparendo la sentenza al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo ritenuto la sentenza impugnata che le rimesse non avessero ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione del correntista, nonché non essendo revocabile la terza rimessa oggetto di causa quale rimessa bilanciata, in quanto correlata a una corrispondente operazione di erogazione finanziaria, con conseguente esclusione della funzione solutoria.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre se la motivazione è al di sotto del minimo costituzionale; non sussiste quando le ragioni della decisione sono comprensibili e compiute, anche se esposte sinteticamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della revocabilità delle rimesse bancarie, occorre verificare che esse siano qualificabili come pagamenti; la riduzione dell’esposizione debitoria deve essersi protratta apprezzabilmente nel tempo perché possa assumere funzione solutoria.
  • Il criterio della durevole riduzione dell’esposizione amplia il concetto di rimessa bilanciata oltre la connessione cronologica e ontologica tra accreditamento della provvista e addebito e non richiede necessariamente la prova di un accordo, anche tacito, per un servizio di cassa senza funzione creditizia.
  • La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie non è superata dal requisito della durevole riduzione dell’esposizione. Una rimessa seguita da un addebito funzionale al successivo trasferimento della provvista al terzo non determina una riduzione durevole.
  • La censura di legittimità che investe la qualificazione di una rimessa come bilanciata è inammissibile se non contesta l’accertamento fattuale pertinente e non spiega in che modo esso incida sulla durevolezza della riduzione e sulla revocabilità.
  • La motivazione concisa non è nulla se espone in modo comprensibile e compiuto le ragioni della decisione, senza scendere al di sotto del minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaConto correnteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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