Ordinanza n. 39/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza con riguardo al ricorso introduttivo - alla sentenza di questo Tribunale amministrativo n. -OMISSIS-, pubblicata in data 2 maggio 2015; con riguardo ai motivi aggiunti presentati - per la declaratoria di nullità del sopravvenuto provvedimento del Ministero della Giustizia del 13 giugno 2025 di diniego di avanzamento al grado di maresciallo maggiore e maresciallo maggiore scelto; - in subordine, per l’annullamento del medesimo provvedimento, previa conversione del rito, e per il conseguente risarcimento di ogni danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Ministero della Giustizia del 13 giugno 2025 di diniego di avanzamento al grado di maresciallo maggiore e maresciallo maggiore scelto, oltre alla mancata ottemperanza alla sentenza del TAR Basilicata pubblicata il 2 maggio 2015
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza con riguardo a una precedente sentenza del TAR Basilicata del 2 maggio 2015. Con motivi aggiunti ha chiesto la declaratoria di nullità del sopravvenuto provvedimento ministeriale del 13 giugno 2025, recante diniego di avanzamento al grado di maresciallo maggiore e maresciallo maggiore scelto; in subordine, ha chiesto l'annullamento dello stesso provvedimento, previa conversione del rito, nonché il risarcimento dei danni. Il TAR ha rilevato che alcune domande proposte con i motivi aggiunti richiedono la trattazione in udienza pubblica secondo il rito ordinario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario trattare l'intera controversia in udienza pubblica e con il rito ordinario, anziché nel rito speciale dell'ottemperanza, per ragioni di economia processuale e concentrazione del giudizio, anche su istanza della parte ricorrente. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., ha disposto la conversione del rito e ha rimesso la causa a nuovo ruolo per la trattazione nel merito. L'ordinanza non decide la fondatezza della domanda di ottemperanza, della richiesta di nullità o annullamento del provvedimento ministeriale, né della domanda risarcitoria. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 87 c.p.a.
talune delle domande spiegate coll’atto di motivi aggiunti importino la trattazione in udienza pubblica e col rito ordinario
Le domande introdotte con motivi aggiunti che richiedono la trattazione in udienza pubblica devono essere trattate secondo il rito ordinario.
art. 32, comma 2, c.p.a.
per ragioni di economia processuale e di concentrazione del giudizio
Il giudice può disporre la conversione del rito per consentire la trattazione unitaria della controversia secondo il rito appropriato alle domande proposte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ricorrendone i presupposti, consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando i motivi aggiunti proposti in un giudizio di ottemperanza introducono domande che richiedono la trattazione in udienza pubblica e secondo il rito ordinario, il giudice può convertire il rito ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.
- La conversione del rito può essere disposta per ragioni di economia processuale e concentrazione del giudizio, così da trattare unitariamente le domande di ottemperanza e quelle aventi diverso oggetto processuale.
- La conversione del rito e la rimessione della causa a nuovo ruolo costituiscono una decisione interlocutoria e non comportano alcuna valutazione anticipata sulla fondatezza delle domande di nullità, annullamento o risarcimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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