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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9967/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19/06/2020 che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione di un telefono cellulare. Il ricorrente deduceva: a) violazione di legge e travisamento della prova rispetto all'art. 648 c.p., sostenendo che non era dimostrata la disponibilità del telefonino o della scheda a lui nonostante la scheda fosse solo formalmente intestata; b) violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento del minimo della pena, del pieno riconoscimento delle attenuanti generiche e delle attenuanti di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) e n. 6) c.p., da ritenersi prevalenti sulla recidiva; deduzione anche di esclusione della recidiva per modulazione della offensività, distanza temporale e occasionalità.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato limitatamente alla questione della recidiva e inammissibile per il resto. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa la disponibilità e l'elemento soggettivo (omessa o inadeguata spiegazione della provenienza, uso non marginale della scheda intestata all'imputato, acquisto fuori canali ufficiali con sospetto di mala fede). Quanto alla recidiva, la Corte ha accertato che il primo giudice aveva già applicato l'attenuante speciale di cui al comma secondo dell'art. 648 c.p. (tenuità) e che l'aumento di pena per recidiva applicato sul valore della pena già attenuata era illegale. Ne è conseguita l'eliminazione dell'aumento per recidiva pari a 2 mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, con rideterminazione della pena definitiva a 3 mesi di reclusione e 300,00 euro di multa. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione) - comma secondo (attenuante speciale di tenuità)

    La Corte ha riconosciuto che il primo giudice aveva già applicato l'attenuante speciale di tenuità prevista dal comma secondo; tale attenuante va inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e non può essere vanificata dall'applicazione dell'aumento per recidiva sulla pena già attenuata.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva) - commi primo e secondo, n. 1

    L'aumento di pena per recidiva non può essere applicato in modo da determinare un'eccessiva quantificazione della sanzione quando la pena è già stata ridotta per l'attenuante speciale; l'applicazione automatica dell'aumento sulla pena attenuata rende la determinazione della sanzione illegale.

  • art. 69 cod. pen. (confronto delle circostanze)

    Il giudizio di comparazione delle circostanze deve includere l'attenuante di tenuità; la valutazione comparativa è centrale per stabilire la pena corretta e per verificare l'ammissibilità dell'aumento per recidiva.

  • art. 62 comma 1 n. 4) e n. 6) cod. pen. (attenuanti comuni)

    Le attenuanti comuni vanno specificamente dedotte e motivate; la Corte ha ritenuto che le deduzioni generiche sull'applicazione di tali attenuanti, non esposte in modo dettagliato e non sollevate adeguatamente in appello, fossero inammissibili.

  • art. 620 lett. i) cod. proc. pen. (rimessione per vizio della determinazione della pena)

    La Corte ha osservato che, essendo possibile il calcolo della pena corretta sulla base degli atti e del giudizio di primo grado, non era necessario disporre il rinvio ex art. 620 lett. i) e ha proceduto direttamente alla eliminazione dell'aumento illegittimo.

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 (contraddittorio scritto)

    Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione, che disciplina procedure di composizione del contraddittorio in situazioni particolari.

  • Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 2, n. 29198/2010; Sez. 2, n. 45256/2007; Sez. U., n. 35535/2007; Sez. U., n. 12433/2009; Sez. 2, n. 25121/2021)

    La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza secondo cui la mancanza di una attendibile spiegazione della provenienza della cosa ricevuta è indizio di dolo di ricettazione e che può essere configurata la forma eventuale del dolo quando l'agente accetta consapevolmente il rischio della provenienza illecita; inoltre, la giurisprudenza recente chiarisce che l'aumento per recidiva non può essere applicato sulla pena già attenuata per la speciale tenuità.

Massime di principio

  • La presenza di una scheda intestata all'imputato inserita in un bene proveniente da furto e l'uso non marginale del bene costituiscono indizi significativi della sua disponibilità e possono sostenere la fattispecie di ricettazione in mancanza di elementi contrari.
  • L'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta può essere valutata come indizio di dolo, anche nella forma eventuale, quando l'agente abbia accettato il rischio della provenienza illecita; non spetta al difensore provare la provenienza, ma allegare elementi credibili che giustifichino il possesso.
  • L'acquisto al di fuori dei canali ufficiali, quando collegato a modalità di acquisto non dettagliate e a soggetti non identificati, è sintomatico di mala fede e rafforza la valutazione di dolo di ricettazione.
  • Le attenuanti comuni e il riconoscimento di circostanze di minor disvalore devono essere specificamente dedotte e documentate; deduzioni generiche o nuove proprio motivate in sede di cassazione sono inammissibili.
  • Quando la pena è stata ridotta per l'attenuante speciale di cui al comma secondo dell'art. 648 c.p., l'aumento per recidiva applicato sulla pena già attenuata può determinare un'illegalità della pena e va eliminato; il giudice di legittimità può correggere direttamente il quantum se il calcolo è desumibile dagli atti.
  • Per evitare la condanna per ricettazione è utile fornire sin dall'inizio spiegazioni credibili e dettagliate sull'origine del bene, indicare eventuali soggetti coinvolti e documentare il valore del danno se si prospetta la tenuità del fatto.

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