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Ordinanza

Ordinanza n. 2122/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora accertata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1168/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro, n. 1168/2025. Il Ministero si è costituito e ha depositato documenti relativi all’attività esecutiva. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati dalla ricorrente, dall’Istituto comprensivo “F.E. Cangiamila” a indirizzo musicale di Palma di Montechiaro e dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento, in ordine alla conclusione dell’esecuzione del titolo, avviata il 3 febbraio 2026 mediante il decreto n. 6304/2026, ritrasmesso dall’Istituto scolastico alla Ragioneria in riscontro a una nota del 10 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR non ha definitivamente deciso il ricorso per ottemperanza. Ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione, finalizzati ad accertare se l’esecuzione del titolo esecutivo sia stata effettivamente completata. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2026 e ha ordinato alla Segreteria di trasmettere l’ordinanza, oltre che alle parti, anche al dirigente dell’Istituto comprensivo interessato e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento. Dal testo non risultano una declaratoria di ottemperanza, l’accertamento di inesecuzione o una regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • artt. 63 ss. c.p.a.

    Il giudice richiama le disposizioni sull’istruttoria processuale e dispone l’acquisizione di chiarimenti documentati per verificare lo stato di esecuzione del titolo.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il ricorso è proposto per l’ottemperanza a un giudicato; il TAR rinvia la decisione dopo avere disposto accertamenti sul completamento dell’esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulta con sufficiente certezza se l’amministrazione abbia completato l’esecuzione del titolo esecutivo, il giudice può disporre incombenti istruttori acquisendo chiarimenti documentati dalle parti e dagli uffici pubblici coinvolti nell’attività esecutiva.
  • L’acquisizione di chiarimenti istruttori nel giudizio di ottemperanza può essere estesa anche a organi o uffici pubblici non formalmente parti del processo, quando siano direttamente coinvolti nell’attuazione del titolo e le loro informazioni siano necessarie per accertare l’effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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