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Sentenza

Sentenza del 27/01/2023 n. 2480 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugnava avvisi di intimazione di pagamento relativi a cartelle per contributi INPS, tassa smaltimento rifiuti (2008), ICI (2003-2004) e addizionale IRPEF (2008-2010). Denunciava in particolare: inesistenza della notifica della cartella INPS; nullità delle notifiche delle altre cartelle per irregolarità del rito (notifica effettuata mediante deposito presso la casa comunale per irreperibilità senza rispettare le formalità previste) e, in subordine, la prescrizione dei crediti. Sosteneva inoltre che la residenza effettiva era altrove (comunicata al comune) e che il messo non aveva effettuato le ricerche necessarie o inviato la raccomandata prevista in caso di irreperibilità relativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo nulla la notifica eseguita con il rito dell'irreperibilità 'assoluta' (deposito presso la casa comunale) perché non risultano documentate le ricerche che avrebbero dovuto precedere tale rito. La Corte ha ricordato la distinzione tra irreperibilità relativa (se il destinatario si è temporaneamente allontanato: obbligo di avviso in cassetta e invio di raccomandata contenente l'avviso) e irreperibilità assoluta (dopo ricerche documentate, affissione all'albo e perfezionamento all'8° giorno). Nel caso di specie le risultanze anagrafiche indicavano la residenza nell'immobile accessato; l'eventuale inagibilità per il sisma non esimeva dall'effettuare e documentare le ricerche necessarie per escludere che la destinataria avesse fissato dimora altrove o vi accedesse ancora. Per tali ragioni la notifica è nulla. I motivi 2 e 3 sono assorbiti; il quarto motivo è dichiarato inammissibile per mancata specificità. La sentenza di merito è cassata in parte qua e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale d'appello degli Abruzzi per nuovo esame e liquidazione spese relative ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agenzia delle Entrate e Comune; le spese relative alla controversia con l'INPS sono poste a carico della ricorrente (liquidate in Euro 850,00 più 200,00 di esborsi e accessori).

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Disciplina le modalità di notifica in caso di irreperibilità relativa: oltre al deposito dell'avviso in cassetta, il messo deve inviare raccomandata contenente l'avviso di deposito. La Corte ricorda che tale obbligo sussiste quando si tratta di irreperibilità temporanea e non di irreperibilità assoluta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e)

    Individua il domicilio fiscale ai fini delle notifiche; le risultanze anagrafiche costituiscono presunzione di domicilio e non possono essere ignorate senza adeguate e documentate ricerche.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Norma sulle modalità di notifica degli atti esattoriali; applicata per valutare la correttezza della procedura di notifica delle cartelle.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Motivazione invocata in ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto processuale e vizio di motivazione) per far valere l'errore sull'applicazione delle regole di notifica.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione dei crediti (termini di decadenza/prescrizione). Tale profilo è stato però assorbito dalla decisione sulla nullità della notifica.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11

    Norma fiscale richiamata dalla ricorrente per questioni di prescrizione/irregolarità degli accertamenti fiscali; non approfondita in Cassazione dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Principi relativi ai mezzi di impugnazione e alla tempestività/dettaglio dei motivi; richiamato in relazione alle doglianze sulla genericità dei motivi di gravame ritenuti non sufficientemente specifici.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente)

    Richiamata dalla ricorrente per vizî formali delle cartelle (specificazione di sanzioni, interessi ecc.); la Corte non è entrata nel merito per assorbimento del motivo principale.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7

    Richiamata in relazione ai principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa (argomento utilizzato dalla ricorrente), non esaminata dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24

    Citato dalla ricorrente nel quarto motivo in relazione alla attività dell'agente della riscossione; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per carenza di specificità.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 258/2012

    Richiamata dalla ricorrente come principio secondo cui in caso di irreperibilità relativa il messo deve inviare la raccomandata; la Corte suprema ne conferma l'applicazione.

  • Cassazione, sez. civ., sent. n. 10170/2016

    Richiamata per il principio che le risultanze anagrafiche producono una presunzione di residenza/domicilio fiscale che non può essere elusa senza adeguate ricerche documentate.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra irreperibilità relativa (temporaneo allontanamento) e irreperibilità assoluta: nel primo caso il messo deve lasciare avviso e inviare raccomandata; nel secondo occorrono ricerche documentate e l'affissione all'albo comunale con perfezionamento all'8° giorno.
  • La presenza di annotazioni anagrafiche che indicano la residenza costituisce presunzione di domicilio: il notificatore non può considerarla superata sulla base di valutazioni generiche (es. 'inagibilità' dell'immobile) senza effettuare e documentare ricerche ulteriori.
  • In contesti particolari (es. post-sisma) l'inagibilità dell'immobile non esonera dall'obbligo di compiere ricerche per individuare domicilio alternativo; l'assenza di documentazione delle ricerche rende la notifica invalida.
  • La nullità della notifica produce conseguenze processuali e sostanziali (possibile decadenza/prescrizione dei crediti se nel frattempo decorrono i termini): quindi contestare la validità della notifica è strumento efficace per il contribuente.
  • Chi impugna deve verificare e richiedere agli agenti notificatori la produzione della relata e della documentazione delle ricerche; se mancanti, è probabile che il giudice accerti la nullità.
  • Se la nullità della notifica viene accertata, la controversia torna al giudice di merito per nuovo esame, compresa la determinazione delle spese; le doglianze subordinate (prescrizione, vizi di dettaglio delle cartelle) possono essere assorbite o rivalutate dal giudice di rinvio.

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