Cassazione Civile, Ordinanza n. 10067/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEG, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2003 in assenza di dichiarazione dei redditi. L'atto fu notificato inizialmente mediante deposito presso la casa comunale; la società impugnò la cartella di pagamento consequenziale sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'avviso presupposto. L'ufficio, rilevata l'irritualità della prima notifica e la sopravvenuta liquidazione della società, emise un nuovo avviso con la medesima numerazione, sostitutivo del precedente, e lo notificò al liquidatore. La società impugnò anche il secondo avviso, deducendone l'illegittimità procedimentale, anche perché a suo dire non era stato annullato lo sgravio del ruolo formato sulla base del primo avviso. In appello la Corte tributaria accolse la domanda del contribuente, ritenendo legittima l'emissione del nuovo avviso ma rilevando che non risultava annullato il ruolo derivante dal primo. L'Agenzia ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la Corte d'appello avesse valorizzato una doglianza non riproposta; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la Corte avrebbe affermato erroneamente che il ruolo non fosse stato annullato/sgravato; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., richiamando la precedente sentenza di estinzione del giudizio sulla cartella per cessazione della materia del contendere e sostenendo che la Corte avesse malamente utilizzato quel precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito può riqualificare la domanda e decidere entro i limiti di petitum e causa petendi, senza ultrapetizione, e nella specie la Corte tributaria aveva comunque deciso sull'annullamento dell'avviso impugnato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità, poiché il ricorrente non aveva specificato quali affermazioni della sentenza fossero in contrasto con le norme richiamate, e perché la censura mirava solo a contestare l'apprezzamento probatorio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, dal momento che la sentenza impugnata non aveva attribuito alcun valore probatorio alla decisione richiamata, e perché il motivo era formulato in modo dubitativo ed eventuale. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa della parte intimata. Nessun ulteriore contributo unificato dovuto all'amministrazione ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi; è legittima la riqualificazione della domanda solo se non introduce nuovi fatti costitutivi estranei al tema di lite.
art. 115 c.p.c.
La censura in cassazione non può risolversi in una generica contestazione dell'apprezzamento delle prove; occorre indicare specificamente il preteso errore di valutazione o di percezione del contenuto probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge deve essere articolata in modo specifico, confrontando la regola applicata dalla sentenza con la norma invocata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Può essere dedotto l'errore di percezione del contenuto oggettivo della prova o il vizio di ultrapetizione, ma la censura deve essere specifica e coerente con la natura del vizio denunciato.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'esposizione specifica dei motivi, con indicazione delle affermazioni della sentenza censurate e delle ragioni del contrasto con la norma.
art. 2909 c.c.
Il motivo che invochi il giudicato deve confrontarsi con l'effettiva ratio della decisione impugnata e non con un uso solo assertivo o indiretto di un precedente richiamato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non si applica l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle entrate, quale amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il giudice di merito può riqualificare la domanda e valorizzare fatti già allegati, purché resti entro i confini del petitum e della causa petendi; l'ultrapetizione si configura solo se vengono introdotti nuovi elementi fattuali estranei al thema decidendum.
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non basta indicare la norma asseritamente violata: occorre specificare quali affermazioni della sentenza siano in contrasto con la norma e con l'interpretazione giurisprudenziale, così da consentire il controllo di legittimità.
- La censura che si traduca in una mera contestazione dell'apprezzamento delle prove è inammissibile se non deduce in modo puntuale un vero errore di percezione del contenuto oggettivo della prova o un vizio motivazionale rilevante.
- Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice non ha attribuito valore decisivo al precedente evocato, la doglianza fondata sul giudicato o su quel precedente è inammissibile.
- La formulazione dubitativa, eventuale o generica del motivo viola il principio di specificità del ricorso per cassazione.
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