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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19987/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il delitto contestato è dunque rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che le censure erano generiche e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito. In particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato la condotta dell'imputato, descritta come diretta a minacciare anche atti di autolesionismo al fine di imporre il proprio trasferimento, ritenendola integrativa del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso sollevasse motivi non consentiti in sede di legittimità, perché non specifici e già vagliati in appello.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    È il titolo di reato per cui la condanna di merito era stata confermata; dalla motivazione emerge che la condotta materiale e l'elemento soggettivo erano già stati ritenuti integrati dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a una nuova valutazione del fatto quando il ricorso si risolve in una contestazione della ricostruzione probatoria già compiuta nei gradi di merito.
  • Ai fini della conferma della condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, la motivazione può valorizzare la concreta descrizione della condotta, inclusa la minaccia di atti di autolesionismo usata come pressione per ottenere un trasferimento, se ritenuta idonea a integrare gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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