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Ordinanza

Ordinanza n. 2033/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

In relazione all’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15 gennaio 2025, n. 276.

Giustizia amministrativa202405973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 15 gennaio 2025, relativa all’esecuzione della sentenza n. 4105 del 7 maggio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (eredi del creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio riguarda l’esecuzione della sentenza n. 276 del 15 gennaio 2025, con cui il Consiglio di Stato aveva accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Comune di Bova Marina di eseguire il giudicato, prevedendo, in caso di inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta. Il Comune ha comunicato l’intenzione di attivare il procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e, dopo il decesso del destinatario della sentenza, ha chiesto una proroga per verificare l’eventuale esistenza di eredi e la loro volontà di ottenere la liquidazione delle somme. Il commissario ad acta ha quindi chiesto al Consiglio di Stato indicazioni sul termine assegnato e sulle attività da svolgere. Gli eredi si sono costituiti nel giudizio, dichiarando di voler proseguire il processo e sollecitando l’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il decesso della parte non impedisse la prosecuzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 300 c.p.c., richiamato dall’art. 79, comma 2, c.p.a., l’interruzione avrebbe potuto verificarsi soltanto a seguito di apposita dichiarazione del difensore della parte costituita, dichiarazione che non è stata resa. Inoltre, l’art. 302 c.p.c., anch’esso richiamato dall’art. 79, comma 2, c.p.a., consente la costituzione degli eredi per proseguire il processo anche in udienza, come avvenuto nel caso concreto. Non è stata quindi accolta la richiesta di proroga del Comune: il Collegio ha ordinato al commissario ad acta di dare pronta esecuzione alla sentenza n. 276 del 15 gennaio 2025, nei termini già stabiliti, entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. L’ordinanza non modifica il contenuto del giudicato, ma impartisce una prescrizione vincolante per la sua esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Richiama nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile sull’interruzione e sulla prosecuzione del giudizio in caso di morte della parte.

  • art. 300 c.p.c.

    il giudizio possa essere interrotto solo all’esito di un’apposita dichiarazione resa dal difensore della parte costituita

    In caso di morte della parte costituita, l’interruzione del giudizio non opera automaticamente, ma richiede la dichiarazione del difensore prevista dalla norma.

  • art. 302 c.p.c.

    Nei casi previsti dagli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza.

    Gli eredi possono costituirsi per proseguire il processo anche direttamente in udienza.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    Il Comune ha dichiarato di voler attivare il procedimento di acquisizione sanante; l’ordinanza non esamina nel merito i presupposti o la legittimità di tale procedimento.

Massime di principio

  • La morte della parte costituita non determina automaticamente l’interruzione del giudizio amministrativo: l’interruzione si verifica soltanto a seguito della dichiarazione del difensore prevista dall’art. 300 c.p.c., richiamato dall’art. 79, comma 2, c.p.a.
  • Gli eredi della parte deceduta possono costituirsi per proseguire il giudizio amministrativo anche in udienza, ai sensi dell’art. 302 c.p.c., richiamato dall’art. 79, comma 2, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera comunicazione dell’amministrazione circa l’intenzione di svolgere ulteriori attività amministrative o di verificare l’esistenza e la volontà degli eredi non giustifica, di per sé, la sospensione o la proroga dei termini assegnati per l’esecuzione del giudicato, quando gli eredi si siano costituiti e abbiano sollecitato l’esecuzione.
  • Quando il giudicato abbia già previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare al commissario di procedere all’esecuzione entro un termine determinato, senza modificare il contenuto sostanziale del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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