Cassazione Penale, Sentenza n. 46907/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Tivoli del 21/02/2022 che aveva respinto la richiesta di revoca del beneficio della sospensione della pena concessa a Maggiani, nonostante il mancato adempimento della condizione risarcitoria di €25.500 prevista dalla sentenza (reato: sottrazione di beni pignorati). Il giudice dell'esecuzione aveva rifiutato la revoca motivando il mancato pagamento con "oggettive difficoltà" derivanti da modesti redditi, spese mediche e di sostentamento. Il P.M. ha censurato la decisione ritenendo che soltanto l'assoluta impossibilità di adempiere giustifichi la mancata revoca e denunciando la sussistenza, nella vicenda, di acquisizione di beni di valore equivalente alla somma dovuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinnovando il giudizio al Tribunale di Tivoli. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata osservanza della condizione comporta in linea di principio la revoca del beneficio, salvo casi di comprovata impossibilità dell'adempimento non imputabile al condannato; ha inoltre precisato che, oltre alla assoluta indigenza, può essere giustificativa anche una comprovata e oggettiva difficoltà tale da costringere il condannato a un sacrificio sensibile che comprometta esigenze di vita indispensabili. Tuttavia la decisione del giudice a quo è risultata carente nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle condizioni economiche reali del condannato e delle ricadute economiche dell'illecito; perciò è necessario un nuovo giudizio con adeguata istruttoria sui fatti economici.
Norme richiamate
Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998 (Fontana)
Principio applicato: la mancata osservanza della condizione è causa di revoca del beneficio, salvo la comprovata impossibilità dell'adempimento non imputabile al condannato
Sez. I, n. 640 del 01/12/1994
Interpretazione secondo cui rileva, ai fini della giustificazione, non solo l'assoluta indigenza ma anche una comprovata e oggettiva difficoltà che renda l'adempimento incompatibile con le esigenze di vita indispensabili
Massime di principio
- La mancata esecuzione di una condizione posta per la sospensione della pena porta in linea di principio alla revoca del beneficio; la revoca può essere evitata solo se l'inadempimento è giustificato da impossibilità non imputabile al condannato o da comprovata e oggettiva difficoltà.
- Per accogliere la giustificazione per difficoltà economica non è sufficiente una generica o presunta "difficoltà": è necessaria una valutazione puntuale e documentata che dimostri che l'adempimento comporterebbe un sacrificio sensibile delle esigenze di vita indispensabili.
- Il giudice deve motivare adeguatamente la decisione valutando redditi, patrimoni, spese (anche mediche), e le eventuali utilità ricavate o conseguenze economiche del reato; la mancata ricostruzione fattuale può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- Il pubblico ministero può ottenere l'annullamento se dimostra che la motivazione del giudice non ha valutato le ricadute economiche dell'illecito o ha errato nel richiedere l'esclusiva prova di 'assoluta impossibilità'.
- In situazioni simili, le parti (sia difesa sia accusa) devono produrre documentazione economica e patrimoniale dettagliata (dichiarazioni dei redditi, estratti conto, certificazioni mediche, prove di alienazione di beni, ecc.) perché la valutazione della capacità di adempiere richiede elementi concreti.
Testo integrale
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