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Sentenza

Sentenza n. 1397/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Mantova del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, adottato il 10 dicembre 2018 e notificato il 29 novembre 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia in seguito al nulla osta al lavoro rilasciato il 2 maggio 2016, aveva sottoscritto il contratto di soggiorno il 5 agosto 2016 ed era stato assunto per un’attività stagionale. Presentata l’istanza di permesso l’8 agosto 2016, la pratica era stata inizialmente trattata dalla Questura di Modena; dopo il trasferimento del domicilio dichiarato nel Comune di Gonzaga, il 24 marzo 2017 aveva chiesto il trasferimento della pratica alla Questura di Mantova. Ha impugnato il diniego lamentando: 1) violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis della l. 241/1990 e dell’art. 2 della stessa legge per omessa comunicazione dei motivi ostativi, nonostante la regolare notifica fosse possibile; 2) motivazione erronea, insufficiente o contraddittoria, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, contestando l’asserita irreperibilità; 3) violazione degli artt. 4, 5, comma 5, e 6, comma 8, del d.lgs. 286/1998, sostenendo di possedere i requisiti per il titolo e contestando la necessità di ripetere i rilievi dattiloscopici già svolti presso la Questura di Modena.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso. Il primo motivo è infondato: il provvedimento spiegava che il preavviso non era stato comunicato perché il ricorrente era irreperibile; inoltre, il diniego aveva natura vincolata per la mancata integrazione documentale entro i termini, sicché l’omissione del preavviso non determinava l’annullamento dell’atto. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono respinti: il ricorrente non ha giustificato l’inattività dell’utenza telefonica comunicata all’amministrazione né provato l’effettivo trasferimento al nuovo domicilio; la comunicazione di ospitalità prodotta attestava una permanenza terminata prima della richiesta di trasferimento della pratica. Il giudice considera inoltre che il soggiorno stagionale non poteva comunque superare nove mesi dall’ingresso, termine che scadeva il 9 aprile 2017, mentre il diniego fu adottato il 10 dicembre 2018; alla data del provvedimento non sussistevano quindi i presupposti per rilasciare il titolo richiesto. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Come testé evidenziato, nel provvedimento è, innanzitutto, rappresentata la ragione per la quale la comunicazione è stata omessa.

    L’omissione della comunicazione dei motivi ostativi è giustificata nel caso concreto dall’irreperibilità dell’interessato, esplicitata nel provvedimento; il TAR rileva inoltre che, trattandosi di atto vincolato, l’omissione non ne comporta l’annullamento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Come, infatti, pure recentemente precisato, “per condiviso orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato, sez. II n. 9890/2024), anche dopo che l’art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con l. 11 settembre 2020, n. 120, ha aggiunto al comma 2 dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990 l’inciso «la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis», è solo in caso di provvedimento discrezionale – e solo in questo – che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell’atto viziato” (Cons. Stato, III, 8 maggio 2025, n.3905).

    Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato e applicato dal TAR, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto determina la caducazione del provvedimento soltanto quando l’atto è discrezionale; nel caso di provvedimento vincolato il vizio non comporta tale conseguenza.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998

    A tale ultimo proposito - anche volendo prescindere dalle contrarie risultanze anagrafiche, come riferite nel provvedimento – l’interessato ha prodotto in giudizio una “comunicazione di ospitalità” presso il nuovo domicilio, nella quale, tuttavia, è riferito che l’ospitalità è terminata in data anteriore alla domanda di trasferimento della propria pratica presso la Questura di Mantova.

    La documentazione prodotta non dimostra che il ricorrente avesse effettivamente trasferito il domicilio presso il luogo dichiarato; ciò conferma, nel caso concreto, la rilevanza della mancata prova della reperibilità e della comunicazione del domicilio all’autorità competente.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    All’udienza di merito straordinaria del 10 luglio 2026, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

    Il testo richiama il limite massimo di nove mesi per il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e assume che, essendo decorso tale periodo prima dell’adozione del diniego, il titolo non potesse più essere rilasciato. Il passaggio riportato non contiene però l’applicazione interpretativa della norma; il riferimento applicativo emerge dal ragionamento sul termine massimo di soggiorno.

Massime di principio

  • L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato quando, per la disciplina applicabile e per la mancata integrazione documentale entro i termini, l’amministrazione non dispone di margini discrezionali; secondo l’orientamento richiamato dal giudice, la violazione dell’art. 10-bis determina la caducazione dell’atto solo se il provvedimento è discrezionale.
  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, la mancata reperibilità dell’interessato può giustificare l’omissione della comunicazione dei motivi ostativi quando l’amministrazione abbia documentato i tentativi di contatto e l’interessato non dimostri l’effettiva comunicazione o disponibilità del domicilio dichiarato.
  • La comunicazione di ospitalità non prova l’effettiva disponibilità del domicilio alla data rilevante se attesta che l’ospitalità era cessata prima della richiesta di trasferimento della pratica.
  • Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può essere rilasciato oltre il limite massimo di nove mesi; decorso tale periodo prima dell’adozione del provvedimento, il diniego assume contenuto vincolato e le contestazioni procedimentali non consentono di ottenere il rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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