Sentenza n. 425/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1636/2024 pubbl. il 25/09/2024 RG n. 1305/2024 passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, divenuta definitiva, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero all'attivazione della carta e al pagamento delle spese di lite. Il ricorso per ottemperanza riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, non il pagamento delle spese liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale il 24 ottobre 2024 e il ricorso è stato notificato e depositato il 18 aprile 2025. Il ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha inoltre chiesto, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione, rilevando la valida notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso. Nel merito, poiché non era controverso che la sentenza del Giudice del lavoro non fosse stata eseguita, ha ordinato al Ministero di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato. Ha escluso il riconoscimento di un compenso per il commissario, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a renderla effettiva.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del diritto del docente alla Carta elettronica, riconosciuto dal giudicato del Giudice del lavoro.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Impone, per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato che impone l'adozione di un'attività vincolata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il compimento dell'attività entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine per l'esecuzione e consentendogli, se previsto, di delegare gli adempimenti necessari.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze istituzionali non comporta un compenso ulteriore quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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