Cassazione Civile, Ordinanza n. 05890/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva dedotto, tra l'altro, l'inesistenza della notificazione, la mancanza di sottoscrizione del ruolo e della cartella, la violazione dell'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997 e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, l'agente della riscossione ha appellato. Nel corso del giudizio di appello il contribuente ha presentato istanza di definizione della lite pendente ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, ma l'Ufficio l'ha rigettata. Il ricorso per cassazione si fondava su tre motivi: (1) nullità del giudizio per estinzione intervenuta in conseguenza della sospensione automatica, sostenendosi che la CTR non avrebbe potuto fissare d'ufficio l'udienza senza istanza di parte; (2) violazione dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e delle norme sul riparto dell'onere probatorio e sull'utilizzo delle prove, perché la CTR avrebbe escluso la definibilità della lite ritenendo la cartella atto della riscossione e non atto impositivo, mentre invece si trattava del primo e unico atto di pretesa fiscale impugnabile anche nel merito; (3) omessa pronuncia sui motivi di appello e sui motivi di primo grado rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sospensione prevista dall'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 abbia natura automatica e produca una "parentesi" processuale che si chiude senza formalità, così che la ripresa del giudizio non richiede istanza di parte. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che rientra nella nozione di lite pendente definibile anche la controversia avente ad oggetto una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, quando essa costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e sia quindi impugnabile anche per ragioni di merito. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
La disciplina della definizione delle liti pendenti comporta una sospensione automatica del processo; alla cessazione della sospensione la ripresa del giudizio avviene senza necessità di istanza di parte. Inoltre, la nozione di lite pendente include anche la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato quando sia il primo e unico atto di pretesa
art. 16 L. n. 289/2002
Il richiamo a tale norma è utilizzato per desumere una comunanza di ratio con la disciplina del 2011 e per confermare la natura di sospensione ex lege/automatica della parentesi processuale
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La cartella emessa a seguito di controllo cartolare, se non preceduta da accertamento, è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente ed è impugnabile anche nel merito
art. 6 L. n. 212/2000
È richiamato tra i motivi originari di impugnazione della cartella, ma non è oggetto di autonoma ratio decidendi nella pronuncia di legittimità
art. 2 d.lgs. n. 462/1997
È richiamato tra i motivi originari di impugnazione della cartella, senza autonoma statuizione specifica della Corte
art. 2697 c.c.
È invocato nel secondo motivo, ma la Corte decide la questione in base alla qualificazione della lite e alla definibilità della cartella, non su un diverso riparto probatorio
art. 115 c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo, ma la decisione ruota sulla natura della cartella e sulla definizione agevolata, non sulla regola di disponibilità della prova
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Sono i parametri di legittimità invocati per i motivi di ricorso, ma non costituiscono la ratio della decisione
artt. 43, comma 1, 45, commi 1 e 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamati nel primo motivo per sostenere l'estinzione del giudizio dopo la sospensione; la Corte esclude tale effetto estintivo automatico nel caso concreto
Massime di principio
- La sospensione del processo prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle liti fiscali ha natura automatica e opera come una parentesi nel decorso del giudizio: cessato il periodo di sospensione, il processo riprende senza necessità di una nuova istanza di parte.
- Ai fini della definizione agevolata delle liti pendenti, è compresa anche la controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
- Quando la cartella di pagamento è il primo atto con cui l'Amministrazione manifesta la pretesa tributaria, il contribuente può impugnarla non solo per vizi propri ma anche per contestazioni attinenti al merito dell'imposizione.
- La qualificazione dell'atto impugnato come primo atto di pretesa fiscale è decisiva per stabilire sia l'impugnabilità nel merito sia l'accesso alle procedure di definizione agevolata delle liti pendenti.
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