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Sentenza

Sentenza n. 1331/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 47 del 6.3.2025 (Dipart. 50, Direzione G. 17, Unità O.D. 7) avente ad oggetto: “Ditta Rua Ecology Service S.r.l. autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e per le emissioni in atmosfera da ubicare nel Comune di Sparanise Via Medaglie d'Oro snc”; - del verbale della Conferenza di Servizi del 6.2.2025 con cui la Conferenza di Servizi ha concluso i lavori e nonostante il parere non favorevole del Comune di Sparanise ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni all’approvazione del progetto presentato dalla Ditta Rua Ecology Service S.r.l., nonché i verbali della medesima conferenza di servizi precedenti al 6.2.2025; - del parere tecnico favorevole dell'Arpa Campania (identificato con n. 04/PDF/25); - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento – anche tacito - presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202502353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica regionale ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, nonché per le emissioni in atmosfera, connessi verbali della conferenza di servizi e parere tecnico di Arpac

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato l'autorizzazione regionale e gli atti della conferenza di servizi deducendo: incompetenza della Regione, in favore del SUAP comunale ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 160/2010; violazione dell'art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006, per omessa adeguata motivazione sulle ragioni di prevalenza dei pareri favorevoli rispetto ai pareri contrari del Comune e dell'Ente idrico; incompatibilità dell'impianto con la destinazione urbanistica dell'area e necessità di previa approvazione del piano regionale delle aree produttive ex art. 27 l. 865/1971; difetto di istruttoria e motivazione per mancata valutazione dell'impatto territoriale, del cumulo con altri impianti analoghi e dei criteri localizzativi previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali. Il Comune aveva inoltre evidenziato la vicinanza dell'impianto all'area urbanizzata e alle abitazioni, le ricadute sulla vivibilità e sulla salute dei residenti, la criticità del contesto territoriale e il parere contrario dell'Ente idrico sullo scarico delle acque reflue. Arpac ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione passiva di Arpac, poiché non era l'amministrazione autrice degli atti né un controinteressato, disponendone l'estromissione. Ha respinto il motivo di incompetenza: ai sensi dell'art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti è rilasciata dalla Regione, il cui provvedimento finale assorbe e sostituisce le manifestazioni decisorie degli altri enti, che partecipano come interlocutori procedimentali. Ha invece accolto le censure relative alla violazione dell'art. 208, comma 3, e al difetto di motivazione. La conferenza di servizi prevista dall'art. 208 ha natura istruttoria e serve all'emersione e comparazione degli interessi, mentre la decisione finale spetta alla Regione. La disciplina dell'art. 208 è speciale rispetto a quella generale degli artt. 14 e seguenti l. 241/1990: non è sufficiente richiamare le posizioni prevalenti o applicare il silenzio-assenso previsto dall'art. 14-ter, comma 7, ma occorre una motivazione adeguata sulle opinioni dissenzienti. L'autorizzazione non aveva adeguatamente considerato né confutato i rilievi del Comune sulla prossimità dell'impianto al centro abitato, sulle ricadute territoriali e sanitarie, sul cumulo con altri impianti e sulla coerenza con il piano regionale dei rifiuti speciali; neppure aveva motivatamente esaminato il parere contrario dell'Ente idrico sullo scarico delle acque reflue. Il TAR ha invece respinto le censure urbanistiche: l'autorizzazione unica ex art. 208, comma 6, sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli enti territoriali, può costituire variante urbanistica anche in presenza del dissenso comunale e concentra nel procedimento regionale la verifica di compatibilità urbanistica, edilizia e settoriale. Proprio tale effetto sostitutivo impone, però, una motivazione specifica sulle ragioni del superamento del parere contrario del Comune. Il ricorso è stato pertanto accolto e gli atti impugnati annullati. La Regione e la società controinteressata sono state condannate, in parti eguali, al pagamento di complessivi 2.000 euro di spese; le spese nei confronti degli altri enti sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006

    la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza

    La disciplina speciale impone una motivazione specifica e adeguata sulle opinioni dissenzienti; non è sufficiente il mero richiamo alle posizioni prevalenti previsto dalla disciplina generale della conferenza di servizi.

  • art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006

    sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori

    La Regione è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica; il provvedimento assorbe gli atti autorizzatori di altre amministrazioni e può determinare direttamente una variante urbanistica, senza necessità dell'assenso comunale, ferma la necessità di motivare il superamento dei pareri contrari.

  • art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990

    determinazione motivata di conclusione ... sulla base delle posizioni prevalenti

    La regola generale sulle posizioni prevalenti e sul silenzio-assenso non sostituisce gli obblighi motivazionali rafforzati previsti dall'art. 208, comma 3, per l'autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.

  • art. 2 d.P.R. 160/2010

    La disposizione è stata invocata dal Comune per sostenere la competenza del SUAP, ma il motivo è stato respinto in ragione della competenza regionale speciale stabilita dall'art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006.

  • art. 27 l. 865/1971

    La disposizione è stata invocata per sostenere la necessità di un previo piano regionale delle aree produttive; il TAR ha escluso tale necessità nel procedimento ex art. 208.

  • art. 41 c.p.a.

    È stato richiamato per escludere la legittimazione passiva di Arpac, non essendo né autorità emanante né controinteressata.

  • punto 4.1 dell'Allegato al D.M. 30 marzo 2015

    L'autorizzabilità di un progetto deve essere valutata anche in relazione ad altri progetti localizzati nello stesso contesto ambientale e territoriale; ciò impone l'esame del cumulo con impianti analoghi.

Massime di principio

  • Nel procedimento ex art. 208 d.lgs. 152/2006, la competenza a rilasciare l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti spetta alla Regione; il provvedimento regionale finale assorbe le determinazioni decisorie ordinariamente spettanti agli altri enti, i quali partecipano come interlocutori procedimentali.
  • La conferenza di servizi prevista dall'art. 208 d.lgs. 152/2006 ha natura istruttoria e non decisoria: essa serve all'emersione e alla comparazione degli interessi coinvolti, mentre la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto appartiene esclusivamente all'autorità regionale.
  • La disciplina dell'art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006 è speciale rispetto alla disciplina generale degli artt. 14 e seguenti l. 241/1990; pertanto, la decisione sull'autorizzazione non può limitarsi a individuare le posizioni prevalenti o applicare il silenzio-assenso, ma deve motivare adeguatamente le ragioni del superamento di ciascun dissenso rilevante espresso in conferenza.
  • La valutazione dell'autorizzabilità di un impianto di stoccaggio o trattamento dei rifiuti deve considerare il contesto ambientale e territoriale attuale, inclusa la possibile incidenza cumulativa con altri impianti o progetti analoghi presenti nella medesima area.
  • L'autorizzazione unica ex art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006 può sostituire i titoli autorizzatori e costituire variante urbanistica anche in presenza del dissenso del Comune; tale effetto sostitutivo non esonera tuttavia l'autorità regionale dall'esaminare e motivatamente superare il parere contrario comunale sulle ricadute urbanistiche, territoriali e ambientali dell'impianto.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliConferenza di servizi
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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