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Sentenza

Sentenza n. 8773/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202602305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata all’estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 22 aprile 2025 un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero e ha chiesto l’ordine giudiziale di provvedere entro un termine, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile senza dimostrare l’intervenuta conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 prevede un termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento di riconoscimento. Tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Il Ministero è stato quindi ordinato a esaminare la posizione individuale della ricorrente e ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L’esame deve riguardare il percorso di studi svolto all’estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di perdurante inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa dell’interessato.

  • d.lgs. 15/2016

    Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva ai fini della denominazione del Ministero competente, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate nell’ambito della valutazione dell’equivalenza delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone la valutazione del titolo professionale conseguito in altro Stato membro secondo i criteri europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Massime di principio

  • Quando il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 è decorso dalla presentazione della documentazione completa senza l’adozione di un provvedimento, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente al riconoscimento del titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione competente di concludere il procedimento entro un termine specifico e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel valutare una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, l’amministrazione deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando anche durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
  • L’amministrazione deve valutare l’equivalenza sostanziale della formazione estera e, ove necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate, tenendo conto anche delle qualifiche e dell’esperienza professionale maturate nello Stato d’origine e nello Stato in cui il riconoscimento è richiesto.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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