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Sentenza

Sentenza n. 4275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma (sezione quarta) n. 7-OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro la promozione al grado di maggiore e il verbale della commissione di avanzamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava il giudizio di avanzamento a scelta al grado di maggiore per l’anno 2021, nel quale era stato ritenuto idoneo, promosso con il punteggio di 25,83/30 e collocato al 39° posto su 64 scrutinandi. In primo grado aveva dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di trasparenza e imparzialità; con motivi aggiunti aveva censurato il verbale della commissione per illogicità, contraddittorietà, incoerenza, omessa e travisata valutazione dei presupposti di fatto, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In appello ha denunciato error in iudicando, omessa pronuncia sui motivi di primo grado, difetto di proporzionalità, irragionevolezza, difetto di motivazione e istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l’identità dei punteggi attribuiti dai commissari rivelasse l’assenza di valutazioni autonome; ha contestato la posizione deteriore rispetto agli ufficiali collocati meglio in graduatoria, valorizzando singoli titoli, encomi, incarichi, qualità professionali, fisiche, morali e culturali; ha inoltre prospettato un’inadeguata valutazione dell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore. L’amministrazione ha eccepito anche la carenza di interesse, poiché l’appellante aveva comunque conseguito la promozione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto preliminarmente l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo che ogni iscritto in graduatoria possa contestare la propria collocazione deteriore, anche per i riflessi dell’anzianità relativa sull’impiego, sui rapporti gerarchici e sullo sviluppo della carriera, ai sensi dell’art. 857 c.m. Ha poi respinto l’appello nel merito. Ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che il TAR aveva esaminato tutte le censure con motivazione sintetica ma sufficiente. Nel merito ha affermato che l’avanzamento a scelta si fonda su una valutazione in assoluto di ciascun ufficiale, non su una comparazione aritmetica o su un confronto a coppie tra scrutinandi. La commissione deve considerare globalmente l’intera carriera, la documentazione caratteristica e matricolare, le qualità morali, fisiche, professionali, intellettuali e culturali e l’attitudine al grado superiore, nell’esercizio di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa. Il giudice può sindacare tali valutazioni soltanto in presenza di violazioni delle regole formali o di vizi macroscopici, immediatamente percepibili, quali irrazionalità, abnormità, incoerenza manifesta o contrasto evidente con i precedenti di carriera. Il punteggio numerico è sufficiente a integrare la motivazione, non essendo necessario un autonomo giudizio discorsivo per ciascun commissario. L’identità dei voti espressi dai componenti non dimostra, di per sé, la rinuncia alla valutazione individuale né costituisce eccesso di potere, salvo rigorosa prova contraria. Non è inoltre sufficiente isolare singoli encomi, incarichi o titoli per dimostrare l’illegittimità del giudizio, poiché tali elementi devono essere ponderati nel loro complesso. Nel caso concreto, la documentazione evidenziava differenze di carriera, formazione, incarichi, riconoscimenti e andamento delle valutazioni tali da rendere non macroscopicamente irrazionale il punteggio attribuito all’appellante e la posizione degli altri ufficiali. L’appello è stato quindi respinto, con salvezza degli atti impugnati e condanna dell’appellante alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 857 d.lgs. 66/2010

    1. L’anzianità relativa è l’ordine di precedenza del militare tra i pari grado dello stesso ruolo. 2. L’anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.

    La collocazione nella graduatoria di avanzamento incide sull’anzianità relativa e sui conseguenti rapporti di impiego, gerarchici e di carriera; pertanto sussiste l’interesse a ricorrere anche per l’ufficiale comunque promosso che contesti la propria posizione deteriore.

  • art. 1057 d.lgs. 66/2010

    Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi, entrambe a carattere collegiale... L’attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.

    L’avanzamento a scelta comporta una valutazione collegiale in assoluto di ciascun ufficiale, seguita dall’attribuzione del punteggio e dalla formazione della graduatoria.

  • art. 1058 d.lgs. 66/2010

    A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta...

    Il punteggio numerico deriva dalla valutazione dei complessi di elementi relativi a qualità morali, fisiche e caratteriali, qualità professionali, doti intellettuali e culturali e attitudine agli incarichi del grado superiore.

  • art. 1060 d.lgs. 66/2010

    I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro... L’eventuale diversità di valutazioni... deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione.

    I giudizi di avanzamento sono autonomi e possono differire sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione di carriera.

  • art. 1032 d.lgs. 66/2010

    In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.

    La commissione deve considerare l’intero percorso professionale dell’ufficiale, non singoli episodi o titoli isolati.

  • art. 701 d.P.R. 90/2010

    Un apprezzamento globale in ordine allo svolgimento delle funzioni del grado rivestito e se l’ufficiale risulta complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali...

    I criteri regolamentari impongono una valutazione globale della personalità e della carriera dell’ufficiale, con ampia discrezionalità della commissione.

  • art. 706 d.P.R. 90/2010

    La rilevanza degli incarichi ricoperti non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.

    La titolarità di incarichi, anche di rilievo, non determina automaticamente un giudizio positivo sulle capacità e attitudini dell’ufficiale.

  • art. 708 d.P.R. 90/2010

    La valutazione dell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore... deve essere condotta attraverso l’analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica.

    L’attitudine al grado superiore deve essere accertata mediante l’esame complessivo della documentazione e degli incarichi svolti, non attraverso la valorizzazione automatica di singoli incarichi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nel giudizio di avanzamento a scelta l’obbligo motivazionale è assolto dal punteggio numerico, che sintetizza la valutazione amministrativa, salvo manifesta contraddizione con dati obiettivi o criteri predeterminati.

  • artt. 3 e 88, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza può motivare sinteticamente, purché esamini tutte le questioni rilevanti e renda comprensibile il percorso decisionale.

Massime di principio

  • Nelle procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali, la commissione deve formulare una valutazione in assoluto di ciascun candidato, considerando globalmente l’intera carriera e la documentazione caratteristica e matricolare; la graduatoria finale non deriva da una comparazione aritmetica o da un confronto a coppie tra scrutinandi.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi delle commissioni di avanzamento, caratterizzati da ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, è limitato alle violazioni delle regole formali e ai vizi macroscopici immediatamente percepibili, quali irrazionalità, abnormità, incoerenza manifesta o contrasto evidente con i precedenti di carriera.
  • Nel giudizio di avanzamento a scelta, il punteggio numerico può assolvere autonomamente l’obbligo di motivazione, poiché sintetizza la valutazione della commissione, salvo che emerga una manifesta contraddizione tra il voto attribuito, gli elementi obiettivi della carriera e i criteri di valutazione applicabili.
  • L’identità dei punteggi attribuiti dai componenti della commissione non costituisce, di per sé, indice di eccesso di potere o di assenza di valutazioni autonome; occorre la rigorosa prova che uno o più commissari abbiano rinunciato a formulare un proprio giudizio.
  • Encomi, elogi, incarichi e singoli titoli non possono essere isolatamente utilizzati per dimostrare l’illegittimità del giudizio di avanzamento, poiché la loro rilevanza deve essere apprezzata nell’ambito della valutazione complessiva e indivisibile della personalità e della carriera dell’ufficiale.
  • L’ufficiale promosso conserva l’interesse a contestare la collocazione deteriore nella graduatoria quando essa incida sull’anzianità relativa e possa produrre effetti sull’impiego, sui rapporti gerarchici o sullo sviluppo della carriera.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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