Sentenza n. 350/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 958 del 22 luglio 2025 del dirigente dell’Area Servizi socio culturali, sport turismo e risorse umane del Comune di Trani di approvazione degli atti di concorso e della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 3 posti nel profilo professionale di specialista tecnico - area dei funzionari e dell'elevata qualificazione; - di tutti gli atti della procedura concorsuale e del verbale n. 3 del 14 aprile 2025 della Commissione esaminatrice e di tutti gli ulteriori verbali non conosciuti; - delle schede valutative dei candidati; - della nota della Commissione esaminatrice prot. n. 31521 del 7 maggio 2025, della nota del Responsabile del procedimento prot. n. 34339 del 16 maggio 2025, della nota prot. n. 46380 del 16 giugno 2025 del Segretario Generale del Comune di Trani; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione degli atti e della graduatoria finale del concorso pubblico per tre posti di specialista tecnico, nonché gli atti della procedura e le determinazioni della commissione sui quesiti n. 19 e n. 20
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente comunale e candidata al concorso, aveva superato la prova scritta, ma sosteneva che le risposte date ai quesiti n. 19 e n. 20 fossero corrette e fossero state erroneamente valutate come errate. Contestava quindi la decisione della commissione di attribuire il punteggio anche ad altre risposte e, per il quesito n. 20, anche alle risposte non date, invece di riconoscere l'univoca correttezza delle proprie risposte oppure annullare i quesiti. Deduceva la violazione del bando, dei criteri di valutazione, della par condicio, dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e del principio di anonimato previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 487/1994 e dall'art. 35-quater del d.lgs. n. 165/2001. In via subordinata chiedeva l'annullamento della procedura e la rinnovazione della prova scritta. Sosteneva inoltre di avere interesse concreto e attuale al ricorso perché, ottenendo la rettifica dei punteggi, sarebbe salita dall'undicesimo al nono posto e avrebbe potuto beneficiare della validità triennale della graduatoria e di eventuali scorrimenti, anche alla luce della programmazione comunale di ulteriori assunzioni. Il Comune eccepiva il difetto di interesse, rilevando che i tre posti erano già coperti e che lo scorrimento costituiva una mera facoltà amministrativa; contestava altresì nel merito la fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo anzitutto privo di un interesse concreto e attuale. L'eventuale accoglimento avrebbe consentito alla ricorrente di avanzare al massimo fino al nono posto, mentre i tre posti messi a concorso erano già coperti. La validità triennale della graduatoria e la previsione di ulteriori posti in una precedente programmazione non attribuivano un diritto allo scorrimento, che resta una facoltà discrezionale dell'amministrazione; la successiva programmazione aveva inoltre confermato che i posti da coprire mediante quel concorso restavano tre, mentre i posti aggiuntivi riguardavano progressioni interne. Anche l'ipotetico utilizzo della graduatoria da parte di altre amministrazioni era privo di prova. Nel merito, il TAR ha comunque ritenuto infondate le censure. Il quesito n. 19 presentava difficoltà interpretative, poiché la nozione di tributi poteva comprendere fattispecie diverse dalla sola IMU e non consentiva di individuare con assoluta univocità un unico soggetto obbligato. Quanto al quesito n. 20, la formulazione relativa al parere obbligatorio non era incompatibile, in una lettura sostanziale, con l'obbligo dell'amministrazione di procedere anche senza acquisire il parere. La commissione poteva quindi neutralizzare gli effetti negativi dei quesiti problematici attribuendo il punteggio a tutte le risposte considerate plausibili e alle risposte omesse, senza dover annullare l'intera prova. La conoscenza dei nominativi nella successiva fase di riesame non violava il principio di anonimato, trattandosi di una fase necessariamente successiva alla correzione automatica e non essendo stato dimostrato alcun concreto uso discriminatorio delle informazioni. Le ulteriori doglianze sull'accesso agli atti, formulate solo nella memoria di replica, sono state ritenute nuove e inammissibili. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento governano anche la valutazione delle prove concorsuali; nel caso concreto non è stata ravvisata una loro violazione, poiché la soluzione adottata dalla commissione è stata applicata generalizzatamente a tutti i candidati.
art. 8 d.P.R. n. 487/1994
Il principio di anonimato non impedisce alla commissione di conoscere i nominativi nella fase successiva di riesame delle prove, quando tale conoscenza sia necessaria e non emerga un concreto condizionamento discriminatorio della valutazione.
art. 35-quater d.lgs. n. 165/2001
La garanzia dell'anonimato nelle procedure concorsuali è riferita alla fase di correzione delle prove e non esclude il successivo esame nominativo delle istanze di riesame, purché siano rispettate imparzialità e par condicio.
art. 16, comma 2, l. n. 241/1990
In caso di mancata espressione di un parere obbligatorio, l'amministrazione deve procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere; la formulazione di una risposta con il verbo 'può' non è stata ritenuta necessariamente incompatibile con tale obbligo, in una lettura sostanziale del quesito.
art. 11, comma 6, del bando di concorso
La validità triennale della graduatoria e la possibilità di scorrimento non attribuiscono agli idonei non vincitori un diritto all'assunzione, poiché l'utilizzo ulteriore della graduatoria resta subordinato alle future determinazioni dell'amministrazione.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare una graduatoria concorsuale deve essere concreto e attuale: la mera validità temporale della graduatoria o la previsione astratta di possibili assunzioni ulteriori non bastano, poiché lo scorrimento costituisce una facoltà dell'amministrazione e non un diritto dell'idoneo non vincitore.
- Quando un quesito a risposta multipla presenti obiettive ambiguità o più risposte plausibili, la commissione può neutralizzarne gli effetti pregiudizievoli attribuendo il punteggio alle risposte considerate corrette o plausibili, e anche alle risposte omesse, senza essere necessariamente tenuta ad annullare l'intera prova, purché la soluzione sia motivata e applicata uniformemente a tutti i candidati.
- La conoscenza dei nominativi dei candidati nella fase successiva di riesame delle prove, dopo la correzione automatica, non comporta di per sé violazione dell'anonimato; occorre dimostrare un concreto condizionamento della valutazione o una disparità di trattamento collegata all'identità dei candidati.
- Le valutazioni della commissione esaminatrice nella gestione tecnica dei quesiti concorsuali sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o altri evidenti vizi, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'organo esaminatore.
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