Cassazione Penale, Sentenza n. 6591/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Lo Re impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna n. 1167/29/03/2020 (art. 641 c.p.). Denunciava di non aver conosciuto il processo perché le notifiche (avviso di conclusione indagini del 26/08/2019 e decreto di citazione diretta a giudizio del 04/02/2020) erano state eseguite a mezzo posta "per compiuta giacenza" presso un indirizzo in Ariccia dove non dimorava dal 14/08/2015, essendo residente stabilmente a Premariacco (UD). Inoltre dichiarava di non aver mai avuto contatti con il difensore d'ufficio nominato, non avendo eletto domicilio per le notifiche. Si dolse di violazione degli artt. 629-bis, 420-bis e 420-quater c.p.p. e di motivazione manifestamente illogica.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva dato eccessivo rilievo alla regolarità formale delle notifiche (compiuta giacenza) senza verificare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, la sua reale residenza/domicilio nel periodo interessato e l'effettiva instaurazione di un rapporto con il difensore d'ufficio. La Suprema Corte ha affermato che, in tema di rescissione del giudicato, la conoscenza effettiva del processo non è acquisita automaticamente dalla mera notifica formale e ha disposto che la Corte di merito colmi le lacune motivazionali indicate.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Norma sulla rescissione del giudicato per fatti nuovi o per incolpevole ignoranza del processo. La Corte interpreta che per ottenere la rescissione non è sufficiente la regolarità formale delle notifiche, ma va valutata la conoscenza effettiva del processo.
art. 420-bis c.p.p.
Dispositivo procedurale richiamato dal ricorrente in relazione alla impugnazione/rescissione. La Corte richiede motivazione sul rapporto tra notifica formale e conoscenza effettiva del processo.
art. 420-quater c.p.p.
Norma collegata alle disposizioni su rescissione e procedure di impugnazione; la Corte segnala che l'applicazione non può limitarsi al dato formale delle notifiche.
art. 641 c.p.
Articolo del codice penale relativo al reato per cui Lo Re era stato condannato; citato per contestualizzare il giudicato oggetto della rescissione.
Massime di principio
- La regolarità formale di una notifica (anche se eseguita "per compiuta giacenza" su un indirizzo indicato) non basta a escludere l'incolpevole ignoranza del processo ai fini della rescissione del giudicato: il giudice deve verificare la conoscenza effettiva dell'imputato.
- Si deve accertare la corrispondenza tra residenza anagrafica, domicilio eletto per le notifiche e luogo di effettiva ricezione degli atti; una residenza formale diversa può dimostrare la mancata ricezione.
- Occorre valutare se il difensore d'ufficio abbia effettivamente instaurato un rapporto con l'imputato e lo abbia informato degli atti; la mera nomina del difensore non prova che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo.
- In caso di dubbio sulla conoscenza effettiva, il giudice di merito deve motivare adeguatamente le ragioni per ritenere la ritualità delle notifiche sufficiente a escludere la rescissione, altrimenti è corretto il rinvio per nuovo esame.
- Per tutela preventiva, l'imputato dovrebbe indicare tempestivamente un domicilio per le notifiche e, se possibile, documentare la propria effettiva residenza altrove quando vi siano procedimenti in corso.
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