Sentenza del 10/03/2020 n. 6696 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTR Calabria nel giudizio di ottemperanza promossa da L.A. per il rimborso di €287,00 di TARSU, lamentando che la Corte territoriale lo avesse ritenuto non costituito benché avesse depositato le controdeduzioni (allegando la ricevuta di deposito). Per tale motivo il Comune censurava che non fossero state valutate le sue difese di merito: l'azione di ottemperanza sarebbe stata proposta dopo soli 57 giorni dall'istanza, mentre il Comune disponeva di uno spatium deliberandi di 180 giorni, e che esso avrebbe potuto operare una compensazione con crediti vantati. Il Comune deduceva altresì di essere stato ingiustamente condannato alle spese. L'intimato non si è costituito in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha prodotto l'avviso di ricevimento (avviso A/R) della raccomandata contenente la copia del ricorso per cassazione e l'intimato non si è costituito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'avviso di ricevimento serve a provare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio; l'avviso può essere prodotto fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione ex art. 379 c.p.c., ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., ma in mancanza dell'avviso e dell'attività difensiva dell'intimato il ricorso è inammissibile. È stata anche richiamata la possibilità, se il difensore è presente in udienza, di chiedere la rimessione in termini dimostrando di aver tempestivamente richiesto all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso (L. n. 890/1982, art. 6, comma 1). Nulla è stato deciso sulle spese. È stata inoltre richiamata la disposizione del D.P.R. n. 115/2002 sull'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
La produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata è richiesta quale prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta e dell'instaurazione del contraddittorio; senza tale prova il ricorso per cassazione è inammissibile se l'intimato non si è difeso.
art. 140 c.p.c.
Rilevanza della comunicazione effettuata dall'ufficiale giudiziario sull'avvenuto compimento delle formalità di notificazione, quale alternativa all'avviso postale.
art. 379 c.p.c.
Termine ultimo, prima dell'inizio della relazione, entro il quale può essere prodotto l'avviso di ricevimento a fini di prova del perfezionamento della notificazione.
art. 380 bis c.p.c.
Individuazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio quale momento entro il quale è comunque ammessa la produzione tardiva dell'avviso di ricevimento, anche se non notifica tramite elenco alle parti.
art. 372 c.p.c., comma 2
Precisa modalità di notifica mediante elenco e la possibilità, nonostante ciò, di produrre l'avviso entro i termini indicati dalla giurisprudenza.
art. 291 c.p.c.
La rinnovazione della notificazione non è alternativa utilmente praticabile per sanare la mancanza dell'avviso di ricevimento in Cassazione; non è consentito concedere un termine per il deposito dell'avviso in tali casi.
Legge n. 890/1982, art. 6, comma 1
Consente al difensore di richiedere all'amministrazione postale il duplicato dell'avviso di ricevimento e costituisce elemento probatorio che può giustificare la rimessione in termini se il difensore in udienza dimostra di essersi tempestivamente attivato.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Prevede l'eventuale obbligo, a carico del ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Cass. 18361/2018 (giurisprudenza)
Precedente richiamato che enuncia il principio secondo cui l'assenza dell'avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva dell'intimato, determina l'inammissibilità del ricorso per Cassazione salvo che il difensore non provi di aver tempestivamente richiesto il duplicato all'amministrazione postale.
Massime di principio
- La prova del perfezionamento della notificazione in Cassazione (avviso di ricevimento o equivalente comunicazione dell'ufficiale giudiziario) è essenziale: senza tale prova e senza attività difensiva dell'intimato il ricorso è inammissibile.
- L'avviso di ricevimento può essere prodotto anche tardivamente, ma entro limiti precisi: fino all'udienza di discussione prima dell'avvio della relazione o fino all'adunanza in camera di consiglio; trascorsi tali termini l'omissione è inescusabile salvo eccezioni molto specifiche.
- Non è possibile sanare la mancanza dell'avviso con una rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; l'unico rimedio praticabile è la rimessione in termini chiesta dal difensore in udienza, corredata dalla prova di aver tempestivamente richiesto il duplicato dell'avviso all'ufficio postale (L. n. 890/1982).
- I vizi procedurali relativi alla notificazione prevalgono e impediscono la decisione sul merito: anche forti difese di merito (es. spatium deliberandi, compensazione con crediti) non sono esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di notifica.
- Se l'intimato non si costituisce, il giudice di legittimità può non pronunciarsi sulle spese; la regolarità formale della impugnazione è condizione di procedibilità.
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