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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21345/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo relativo a una fornitura di merce. La società cooperativa, dopo il rigetto dell’opposizione nei gradi di merito e il successivo ricorso per cassazione dichiarato inammissibile con ordinanza della Suprema Corte, propone revocazione dell’ordinanza di legittimità. Deduce un errore di fatto revocatorio: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe ritenuto che il difetto di specificità del motivo di ricorso fosse stato colmato solo con la memoria ex art. 380-bis c.p.c., mentre essa sostiene di avere già nel ricorso indicato le diverse rationes decidendi delle sentenze di primo e secondo grado, in particolare lamentando che i giudici di merito avrebbero trascurato l’eccezione relativa alla mancata produzione delle schede contabili clienti dell’anno 2012. La resistente è rimasta intimata nel giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non ricorresse un errore di fatto revocatorio, perché la doglianza investiva in sostanza la valutazione del contenuto degli atti e delle decisioni di merito, dunque un errore di giudizio e non un errore percettivo. Inoltre, ha osservato che la questione dedotta non era decisiva: la consegna della merce risultava comunque confermata dalla testimonianza richiamata nei provvedimenti di merito, sicché l’asserita omissione sulle scritture contabili non avrebbe potuto determinare un esito diverso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della resistente; disposto l’onere del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se l’errore è meramente percettivo, risultante dagli atti, decisivo e non attinente a un punto controverso su cui la decisione si è pronunciata.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria ex art. 378 non è idonea a mutare il quadro delle questioni già valutate ai fini dell’ammissibilità della revocazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto non può essere utilmente evocato ove operi il regime della doppia conforme, salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili dell’imprenditore possono avere rilievo probatorio nei rapporti tra imprenditori, ma nel caso concreto la prova testimoniale della consegna della merce ha reso non decisiva la loro produzione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è configurabile solo quando il giudice di legittimità abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto processuale o sostanziale incontestabilmente risultante dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Non integra errore revocatorio l’inesatto apprezzamento del contenuto degli atti o delle risultanze processuali, poiché tale censura attiene alla valutazione giuridica del materiale istruttorio e si risolve in errore di giudizio.
  • L’errore di fatto revocatorio deve essere decisivo in senso logico-giuridico: occorre verificare, con giudizio controfattuale, se la decisione sarebbe dovuta essere diversa in assenza dell’errore, non se il giudice si sarebbe soggettivamente determinato diversamente.
  • Quando la decisione di merito poggia autonomamente su una prova ritenuta decisiva, l’eventuale omissione di esame di un diverso elemento istruttorio non è sufficiente a fondare la revocazione se non è idonea a ribaltare l’esito della controversia.
  • Il ricorso per revocazione deve indicare in modo chiaro e lineare il fatto erroneamente percepito e la sua decisività; una ricostruzione generica o confusa delle difese non consente di superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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