Cassazione Penale, Sentenza n. 8431/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pasciuto impugna la sentenza di condanna (mesi 2 di reclusione) per il reato previsto dall'art. 189 cod. strada, comma 7, contestando: violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione; insufficienza del nesso causale tra la sua condotta e la caduta della signora Fasan; incertezza della ricostruzione probatoria (assenza di rilievi sul luogo, motorino spostato, dichiarazioni non uniformi della persona offesa e dei testi, danni al motorino incompatibili con collisione); mancata acquisizione di accertamenti tecnici sulla Jeep (perizia) e mancata escussione del titolare dell'autosalone cui la vettura era stata ceduta; contestazione anche di violazioni procedurali richiamando artt. 192 e 533 c.p.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato adeguatamente la responsabilità dell'imputato: la condotta di Pasciuto (sorpasso/affiancamento al semaforo e repentina svolta a destra) è stata considerata 'ricollegabile' all'incidente e sufficiente a integrare l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso. La Corte ha confermato che per il reato omissivo di fuga non è necessario dimostrare un nesso causale specifico né l'effettivo danno alla persona; è sufficiente che la condotta sia idonea a produrre eventi lesivi ed il conducente abbia percezione dell'incidente. Sono state respinte le richieste di rinnovazione dell'istruttoria e di perizia come esercizio discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivato. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; rigetto della richiesta di liquidazione delle spese alla parte civile in Cassazione (poiché la parte civile non ha svolto attività difensiva utile oltre la mera richiesta di inammissibilità).
Norme richiamate
art. 189 cod. strada
La norma è interpretata come reato omissivo di pericolo: l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza sussiste quando si verifica un incidente "ricollegabile" al comportamento del conducente; non è richiesto un nesso causale specifico né che il conducente sia autore esclusivo del sinistro, basta che abbia svolto un ruolo qualsiasi ricollegabile all'evento
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa tra le presunte violazioni procedurali, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla motivazione e alla istruttoria
art. 533 cod. proc. pen.
Citat0 nella doglianza difensiva; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione che giustificasse la cassazione
art. 507 cod. proc. pen.
La difesa aveva chiesto accertamenti (perizia sull'auto, escussione del titolare dell'autosalone). La Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito di non disporre la rinnovazione istruttoria quando, per giudizio discrezionale adeguatamente motivato, ciò non è necessario
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020
Richiamato come norma che ha consentito al P.G. di rendere conclusioni scritte; citato proceduralmente nel fascicolo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'ordine di versamento a favore della Cassa delle ammende (euro 3.000) per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se si è coinvolti in un incidente "ricollegabile" alla propria condotta di guida, l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso sorge anche se non è provata una responsabilità esclusiva o un nesso causale specifico: la norma tutela il pericolo e la possibilità di soccorso e identificazione
- Le dichiarazioni della persona offesa, se credibili e avvalorate da certificazione medica e da testimonianze convergenti, possono da sole costituire base sufficiente per la condanna, previo più penetrante esame della loro attendibilità intrinseca
- Richieste difensive di acquisizione di ulteriori prove tecniche o di rinnovazione dell'istruttoria in appello sono soggette al potere discrezionale del giudice dell'impugnazione: la mancata accoglienza non è censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata
- In sede di cassazione è preclusa la rivalutazione in fatto degli elementi probatori: le doglianze che chiedono diversa valutazione delle prove sono inammissibili se ripropongono questioni di fatto già valutate dal giudice di merito
- La mancata percezione soggettiva immediata del danno da parte del conducente (o comportamenti contraddittori come proteste/insulti) non esclude automaticamente l'elemento soggettivo del reato di fuga quando il giudice ritiene che l'imputato "non potesse non accorgersi" dell'incidente
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