Sentenza n. 1198/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione abusiva di un manufatto residenziale di 90 mq nel Parco di Veio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo l'erronea applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale Lazio n. 12/2004, nonché violazione della disciplina statale sul terzo condono ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento. In particolare, hanno sostenuto che l'amministrazione non avrebbe potuto ritenere automaticamente insanabile l'abuso per la sola presenza del vincolo paesaggistico relativo al Parco di Veio, senza verificare l'ulteriore requisito della non conformità urbanistica, che sarebbe stato assente nel caso concreto. Hanno inoltre valorizzato il carattere non assoluto del vincolo, la successiva classificazione dell'area in sottozona D3 del Piano del Parco, la risalente antropizzazione dell'area e il lungo tempo trascorso tra la domanda di condono e il diniego. Infine, hanno censurato la sentenza per avere qualificato l'intervento come abuso maggiore, richiamando una motivazione che non sarebbe stata contenuta nel provvedimento comunale e prospettando quindi un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il manufatto, consistente in una nuova costruzione residenziale di 90 mq, con aumento di superficie e volumetria pari a 356,16 mc, costituisse un abuso maggiore riconducibile ai numeri 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al d.l. n. 269/2003. In base all'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, all'art. 3, comma 1, lettera b), della l.r. Lazio n. 12/2004 e alla consolidata interpretazione giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o di tutela dei parchi gli abusi maggiori non sono condonabili, anche se il vincolo comporta soltanto un'inedificabilità relativa e anche se l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici. Le condizioni di condonabilità degli abusi minori devono ricorrere congiuntamente: opere anteriori al vincolo, conformità urbanistica, assenza di aumento di superficie e volumetria e previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. La mancanza anche di una sola condizione preclude la sanatoria. Pertanto, la conformità urbanistica dedotta dagli appellanti era irrilevante, poiché l'intervento era comunque una nuova costruzione in area vincolata. Il diniego è stato ritenuto atto vincolato e adeguatamente motivato, senza necessità di ulteriori approfondimenti sulla sottozona D3 o D4, né di considerare la successiva variante al Piano del Parco. È stata altresì esclusa la rilevanza del tempo trascorso e dell'antropizzazione dell'area: non esiste un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva e la pregressa compromissione del territorio non legittima ulteriori abusi né impone la sanatoria. Gli appellanti sono stati condannati alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale.
La disposizione delimita l'ambito oggettivo del terzo condono e, nelle aree vincolate, consente la sanatoria soltanto per le tipologie minori indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell'Allegato 1.
art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Per gli abusi minori in area vincolata la condonabilità presuppone congiuntamente anteriorità del vincolo, conformità urbanistica, assenza di aumento di superficie e volumetria e previo parere favorevole dell'autorità di tutela; gli abusi maggiori restano comunque esclusi dalla sanatoria.
art. 3, comma 1, lettera b), l.r. Lazio n. 12/2004
Non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli ... a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.
La disciplina regionale specifica i limiti del condono nelle aree protette e può rafforzare la tutela ambientale e paesaggistica, senza rendere condonabili gli abusi maggiori in area vincolata.
art. 32 l. n. 47/1985
È richiamato quale disposizione generale sui vincoli rilevante nel coordinamento con la disciplina del terzo condono.
art. 33 l. n. 47/1985
È richiamato quale ulteriore limite generale alla sanatoria edilizia, fatto salvo dalla disciplina regionale e statale sul terzo condono.
Massime di principio
- Nel regime del cosiddetto terzo condono, le nuove costruzioni e le ristrutturazioni edilizie che comportano aumento di superficie o volumetria, riconducibili agli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, non sono sanabili se realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico o a tutela di parchi e aree protette, anche quando il vincolo determini soltanto un'inedificabilità relativa.
- Per gli abusi minori realizzati in area vincolata, la sanatoria è possibile solo quando ricorrono congiuntamente tutte le condizioni previste dalla disciplina: anteriorità dell'opera rispetto al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, assenza di aumento di superficie e volumetria e previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici non rende condonabile un abuso maggiore realizzato in area vincolata: essa costituisce soltanto una delle condizioni rilevanti per gli abusi minori e non supera la preclusione legale derivante dalla natura dell'intervento.
- Il diniego di condono fondato sulla preclusione legale degli abusi maggiori in area vincolata ha natura vincolata; pertanto, non è necessario svolgere valutazioni discrezionali sulla compatibilità dell'intervento con il grado di inedificabilità dell'area, sulla sua antropizzazione o sulla successiva pianificazione, né può configurarsi un affidamento tutelabile alla conservazione dell'abuso per effetto del tempo trascorso.
- La pregressa urbanizzazione o compromissione paesaggistica dell'area non legittima ulteriori edificazioni abusive e non impone il rilascio del condono, poiché l'amministrazione conserva il potere-dovere di impedire ulteriori alterazioni dei valori paesaggistici e ambientali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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