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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-375/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 luglio 2024. — EN contro Udlændingenævnet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret. — Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausola di “standstill” – Ambito di applicazione – Nozione di “nuova restrizione” – Normativa nazionale che introduce condizioni più restrittive per l’ottenimento di un permesso di soggiorno permanente. — Causa C-375/23

Giurisprudenza europea62023CJ0375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema danese, ha escluso che la normativa danese sul permesso di soggiorno permanente integri una nuova restrizione vietata dall’articolo 13 della decisione n. 1/80. Pur trattandosi di requisiti più severi rispetto a quelli esistenti al momento rilevante, essi non impediscono al lavoratore turco di continuare a esercitare i diritti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 1. Di conseguenza, non occorreva esaminare la seconda questione sulla giustificazione legata all’integrazione.

Articolo 13 della decisione n. 1/80: se l’inasprimento delle condizioni per il permesso di soggiorno permanente dei lavoratori turchi integri una "nuova restrizione" vietata dalla clausola di standstill.

La questione giuridica

Se l’articolo 13 della decisione n. 1/80 osti a una normativa nazionale che rende più rigorose, rispetto alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della decisione nello Stato membro, le condizioni per ottenere un permesso di soggiorno permanente da parte di un lavoratore turco regolarmente soggiornante e rientrante nell’articolo 6, paragrafo 1; in subordine, se tale inasprimento possa essere giustificato dall’obiettivo di integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Principio di diritto

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 non osta a una normativa nazionale che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno permanente a condizioni più rigorose rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della decisione nello Stato membro, quando tale normativa non incide sull’esercizio, da parte del lavoratore turco che soggiorna legalmente nello Stato membro e beneficia dell’articolo 6, paragrafo 1, del diritto alla libera circolazione nel territorio di quello Stato. Un mero inasprimento delle condizioni per ottenere la stabilità del titolo di soggiorno non costituisce, di per sé, una "nuova restrizione" ai sensi della clausola di standstill.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo di associazione CEE-Turchia del 12 settembre 1963
  • Protocollo addizionale all’accordo di associazione CEE-Turchia
  • Articolo 41 del protocollo addizionale
  • Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione
  • Articolo 6, paragrafo 1, decisione n. 1/80
  • Articolo 13, decisione n. 1/80
  • Articolo 16, decisione n. 1/80
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 46 TFUE
  • Articolo 47 TFUE

Articolo 13 della decisione n. 1/80 e permesso di soggiorno permanente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Højesteret danese relativo alla compatibilità con la clausola di standstill dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 di una normativa nazionale che rende più difficili le condizioni per ottenere un permesso di soggiorno permanente. Il caso concerne un cittadino turco che, in quanto lavoratore regolare in Danimarca, invocava la tutela propria del regime di associazione CEE-Turchia.

Fatti e procedimento principale

EN, cittadino turco, aveva ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo in Danimarca nel 2013, poi prorogato. Nel 2017 presentava domanda di permesso di soggiorno permanente, respinta dall’Ufficio per l’immigrazione perché non soddisfaceva i requisiti di durata del soggiorno legale e di attività lavorativa previsti dall’articolo 11 della legge sugli stranieri. Il rigetto veniva confermato dalla Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione e poi dai giudici di merito, sino al ricorso dinanzi allo Højesteret.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’accordo di associazione CEE-Turchia del 1963;
  • il protocollo addizionale, in particolare l’articolo 41;
  • la decisione n. 1/80, soprattutto gli articoli 6, paragrafo 1, 13 e 16;
  • gli articoli 45, 46 e 47 TFUE, richiamati nel contesto dell’associazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se le norme nazionali che disciplinano il permesso di soggiorno permanente rientrino nell’ambito della clausola di standstill dell’articolo 13;
  • in caso affermativo, se l’inasprimento dei requisiti temporali di soggiorno e lavoro possa essere giustificato dall’obiettivo di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 13 vieta in generale nuove misure interne che rendano più restrittivo l’esercizio, da parte dei cittadini turchi regolarmente soggiornanti e occupati, della libertà di circolazione dei lavoratori rispetto alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della decisione n. 1/80 nello Stato membro interessato.

Tuttavia, nel caso di specie, la normativa danese incide soltanto sul conseguimento di un titolo di soggiorno permanente, non sul diritto del lavoratore turco a proseguire l’attività lavorativa e a mantenere i diritti già riconosciuti dall’articolo 6, paragrafo 1. La Corte sottolinea che tale disposizione non conferisce, di per sé, un diritto al soggiorno permanente e che la clausola di standstill non può essere interpretata nel senso di introdurre un diritto autonomo di libera circolazione o di soggiorno permanente analogo a quello dei cittadini dell’Unione.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che una disciplina nazionale più severa per ottenere il permesso di soggiorno permanente non costituisce una "nuova restrizione" se non pregiudica l’esercizio, da parte del lavoratore turco legalmente soggiornante, del diritto alla libera circolazione nel territorio dello Stato membro. Alla luce di tale risposta, la seconda questione non viene esaminata.

Principio affermato

La clausola di standstill dell’articolo 13 tutela contro misure che comprimono i diritti di accesso e di esercizio dell’attività lavorativa dei cittadini turchi già protetti dalla decisione n. 1/80, ma non impedisce allo Stato membro di subordinare il rilascio di un permesso di soggiorno permanente a requisiti più rigorosi, se ciò non incide sui diritti lavorativi e di soggiorno già acquisiti in base all’articolo 6, paragrafo 1.

Come è indicizzato

Materieassociazione cee-turchialibera circolazione dei lavoratoridiritto di soggiornoimmigrazionepermesso di soggiorno permanente

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