Cassazione Penale, Sentenza n. 21879/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. per ingiusta detenzione subita in procedimento per spaccio (artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co.1 DPR 309/1990). Arone era stato tratto a giudizio per aver ceduto cocaina a Scarpino e fu assolto con formula "per non aver commesso il fatto" (sentenza irrevocabile del 19.7.2019). La Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta di riparazione ritenendo che il silenzio tenuto da Arone nell'interrogatorio di garanzia e il fatto che fornì una spiegazione solo in dibattimento costituissero comportamento connotato da colpa grave, ostativo al diritto alla riparazione. Il ricorrente ha contestato la valutazione, richiamando il diritto al silenzio e gli elementi a discarico acquisiti in dibattimento (ritrattazione del teste Scarpino, testimonianze a favore dell'imputato, assenza di riscontri di scambio durante l'incontro).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Potenza per nuovo giudizio. È stato ritenuto che la Corte territoriale si era basata in modo esclusivo sul silenzio dell'imputato nell'interrogatorio di garanzia senza valutare la ritrattazione del teste e gli altri elementi probatori; inoltre, a seguito della modifica legislativa (d.lgs. n. 188/2021), l'esercizio del diritto di non rispondere non può, di per sé, incidere sul diritto alla riparazione. La causa è dunque rinviata per una nuova valutazione complessiva degli elementi, diversi dal mero silenzio, idonei a configurare dolo o colpa grave; le spese del giudizio di legittimità sono demandate alla Corte d'Appello di Potenza.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.
La Corte interpreta la modifica operata dal d.lgs. n. 188/2021 nel senso che il silenzio o l'esercizio del diritto di non rispondere non può essere considerato di per sé come comportamento ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assoluzione con formula "per non aver commesso il fatto", qui evocata per indicare l'esito favorevole del processo di merito a carico dell'imputato.
d.lgs. n. 188 del 8/11/2021
Decreto che ha modificato l'art. 314 cod. proc. pen. adeguando la normativa italiana alla Direttiva (UE) 2016/343, escludendo l'automatica incidenza del silenzio sul diritto alla riparazione.
Direttiva (UE) 2016/343 del 9/3/2016
Fonte sovranazionale richiamata per il principio di rafforzamento della presunzione di innocenza e della protezione dei diritti procedurali degli indagati e imputati, che ha giustificato la modifica normativa nazionale.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. (d.lgs. n. 188/2021), il silenzio dell'indagato/imputato nell'interrogatorio di garanzia non può di per sé essere considerato comportamento ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
- Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ex ante del quadro indiziario a disposizione al momento della misura cautelare e verificare se il comportamento del detenuto abbia effettivamente contribuito a creare la falsa apparenza di colpevolezza; non si tratta di riesaminare la responsabilità penale sostanziale.
- Possono essere utilizzate anche dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, purché il giudice valuti la genuinità delle ritrattazioni e l'attendibilità complessiva degli elementi, ma non è sufficiente affidarsi esclusivamente a un esercizio legittimo dei diritti processuali come il silenzio.
- Devono essere esaminati sia i comportamenti anteriori all'adozione della misura (contatti, atti materiali, circostanze che hanno alimentato il quadro indiziario) sia quelli endoprocessuali (ritrattazioni, collaborazioni o ostruzionI), valutando se integrino colpa grave o dolo ai fini ostativi.
- La motivazione del giudice della riparazione deve essere completa e specifica: la semplice affermazione che il silenzio ha impedito l'accertamento non è sufficiente; occorre indicare quali elementi concreti il silenzio ha reso irrecuperabili e perché ciò integri colpa grave.
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