Sentenza del 06/03/2017 n. 376 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Allegazione della delega all'atto impositivo - Omessa sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario della carriera direttiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla società e ai soci, contestando la ricostruzione di maggiori ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita di cinque villette a valori ritenuti antieconomici. Hanno inoltre dedotto la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, l'assenza di un preventivo processo verbale di constatazione, il difetto o la mancata allegazione della delega di firma, l'omessa sottoscrizione da parte di un funzionario dirigente e il difetto di motivazione per relationem degli avvisi notificati ai soci.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile il termine di sessanta giorni solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso i locali dell'impresa, non anche quando il controllo si svolga mediante inviti a comparire, richieste di documenti e contraddittori. Ha inoltre stabilito che la delega di firma non deve necessariamente essere allegata all'avviso, potendo essere prodotta in giudizio in caso di contestazione. La validità dell'atto non dipende dalla qualifica dirigenziale del sottoscrittore, purché l'atto sia riferibile all'ufficio competente. Nel merito, gli elementi utilizzati dall'Ufficio, tra cui valori OMI, comparazioni immobiliari, antieconomicità delle vendite e ricostruzione dei costi, sono stati ritenuti sufficienti; invece, i valori di iscrizione ipotecaria non sono stati considerati determinanti perché collegati alle esigenze di garanzia del finanziamento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, quantificate in euro 5.800 per il grado di appello, oltre alle spese già liquidate in primo grado.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, nn. 2 e 3, D.P.R. n. 600/1973
Attribuisce all'Amministrazione finanziaria poteri di richiesta di dati, documenti e chiarimenti ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi.
Art. 51, comma 2, nn. 2 e 4, D.P.R. n. 633/1972
Consente controlli e richieste documentali nell'ambito dell'accertamento IVA, anche senza accesso fisico presso i locali del contribuente.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Il termine dilatorio di sessanta giorni opera, secondo la decisione, per gli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività, con rilascio di un processo verbale di constatazione, e non per i controlli svolti tramite richieste documentali e contraddittorio.
Art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
Gli accertamenti sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
La norma non richiede che il capo dell'ufficio o il delegato possieda necessariamente la qualifica dirigenziale; è sufficiente la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.
Art. 3 e art. 21-septies, legge n. 241/1990
Invocati dai contribuenti in relazione alla validità dell'atto amministrativo, ma ritenuti non violati dalla Commissione.
Art. 5, comma 6, Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
Disciplina la sottoscrizione degli avvisi da parte dei direttori provinciali o di funzionari delegati, senza imporre la qualifica dirigenziale.
Corte costituzionale, sentenza n. 37/2015
La funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali
L'eventuale illegittimità degli incarichi dirigenziali non determina automaticamente l'invalidità degli atti sottoscritti, purché essi siano riferibili all'ufficio e idonei a manifestarne la volontà.
Massime di principio
- La mancata allegazione della delega di firma all'avviso non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: se la delega viene contestata, l'Amministrazione può produrla durante il giudizio.
- Per contestare efficacemente la sottoscrizione non è normalmente sufficiente sostenere che il firmatario non fosse dirigente; occorre dimostrare la non appartenenza all'ufficio, l'assenza di potere o la non riferibilità dell'atto all'Amministrazione.
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda principalmente le verifiche fiscali invasive svolte mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'impresa, non ogni attività istruttoria dell'Ufficio.
- Nel caso di vendite immobiliari sottocosto, una pluralità di indizi convergenti, come valori OMI, prezzi di immobili comparabili, costi di costruzione e antieconomicità dell'operazione, può sostenere la rettifica fiscale anche in assenza di una prova diretta del prezzo occulto.
- Il valore indicato per l'iscrizione ipotecaria non coincide necessariamente con il prezzo reale dell'immobile, poiché può comprendere capitale, interessi e altri oneri del mutuo; pertanto, di regola, non è sufficiente da solo a dimostrare un maggior valore fiscale.
- I risultati di accertamenti relativi ad altri anni d'imposta non si trasferiscono automaticamente a un periodo diverso: occorre verificare la coincidenza dei fatti, degli immobili, del mercato e dei presupposti giuridici.
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