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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14817/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/06/2022 con cui il Giudice dell'esecuzione aveva rideterminato in due anni il periodo di isolamento diurno a carico di Francesco Bidognetti in relazione a una condanna del 5/10/2020 per fatti commessi il 31/05/1995. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 72, 78, 133 c.p., 125 co.3 c.p.p.), sostenendo che la decisione era priva di un adeguato percorso motivazionale e avrebbe violato i limiti edittali, non avendo considerato che il condannato era detenuto ininterrottamente dal 18/12/1993 e aveva gia scontato periodi di isolamento diurno complessivamente pari a sei anni in precedenti fasi esecutive; inoltre la Procura aveva formulato un'analoga istanza precedentemente rigettata il 15/10/2021.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei termini esposti: ha ritenuto corretta, in linea di principio, la possibilità di aumentare il periodo di isolamento diurno quando la nuova condanna riguarda reati commessi dopo l'inizio della detenzione; tuttavia ha censurato il provvedimento impugnato per insufficiente giudizio di dosimetria e motivazione circa la quantificazione in due anni dell'isolamento diurno, considerata incongrua rispetto alla pena principale (4 anni e 6 mesi) e al gravame della posizione personale del condannato (dodici ergastoli, lunga detenzione). Ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente alla quantificazione della durata dell'isolamento diurno e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 352

    Norma richiamata nella qualificazione del reato per cui è intervenuta la condanna del 5/10/2020; la condotta per cui è stata inflitta la pena è stata attribuita al ricorrente ai sensi di questa disposizione

  • art. 72 cod. pen.

    Stabilisce i limiti di durata massima dell'isolamento diurno; secondo la giurisprudenza citata il limite può essere superato solo quando sopravvenga una condanna per reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione, mentre per reati commessi anteriormente opera il limite previsto in ragione della natura sanzionatoria dell'isolamento diurno come pena accessoria all'ergastolo

  • art. 78 cod. pen.

    Norma richiamata congiuntamente all'art. 72 per i limiti edittali e la disciplina delle pene accessorie; nel contesto la Corte verifica il rispetto dei limiti edittali nella quantificazione dell'isolamento diurno

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena e all'obbligo di motivazione e dosimetria del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che mancasse un adeguato giudizio dosimetrico nella quantificazione dell'isolamento diurno

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme indicate dal ricorrente in relazione ai vizi del provvedimento impugnato; riguarda profili procedurali di impugnazione

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma sulla cumulo delle pene in esecuzione: nella fattispecie viene richiamata la regola secondo cui, quando a soggetti già sottoposti a ergastolo viene inflitta una pena detentiva temporanea, occorre emettere un nuovo provvedimento di cumulo prevedendo l'aumento del periodo di isolamento diurno, nel rispetto del principio dell'unicità dell'esecuzione

Massime di principio

  • L'isolamento diurno accessorio all'ergastolo può essere aumentato in relazione a condanne sopravvenute solo se i reati cui si riferiscono sono stati commessi dopo l'inizio della detenzione; per reati anteriori opera il limite generale di durata
  • Quando si quantifica un periodo di isolamento diurno aggiuntivo il giudice dell'esecuzione deve svolgere un adeguato giudizio di dosimetria motivando esplicitamente la ragione della durata scelta e tenendo conto della gravità della nuova condanna rispetto all'anagrafe giudiziaria del condannato
  • La significativa carriera criminale e i precedenti periodi di isolamento già scontati devono essere considerati nella motivazione per evitare incongruità e violazioni dei limiti edittali
  • In presenza di concorso tra ergastolo e pene temporanee si applica il principio dell'unicità dell'esecuzione e occorre emettere un provvedimento di cumulo che specifichi l'aumento dell'isolamento diurno secondo le regole di legge
  • Un provvedimento che non esplicita adeguatamente le ragioni della quantificazione dell'isolamento è annullabile e la decisione deve essere rinnovata con motivazione completa
  • La difesa può validamente censurare la quantificazione dell'isolamento diurno per carenza motivazionale o per violazione dei limiti edittali; il giudice di rinvio dovrà riequilibrare proporzione tra pena principale e misura accessoria

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