Sentenza del 28/12/2022 n. 6345 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Accertamento - PVC - Omesso contraddittorio preventivo - Doglianza - Accoglimento - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'accertamento basato sullo iato del contraddittorio preventivo (PVC) in materia di imposte armonizzate; il ricorrente deduce la nullità o l'annullabilità dell'atto per mancata esperibilità del contraddittorio prima dell'adozione dell'atto impositivo
La decisione
la doglianza per omesso contraddittorio preventivo è stata valutata secondo il principio che può essere accolta solo se il contribuente dimostra quali circostanze concrete avrebbe addotto in sede di contraddittorio e come tali circostanze avrebbero potuto indurre una diversa valutazione dell'amministrazione; in mancanza di tale dimostrazione, la mera asserzione di omissione del contraddittorio non è idonea a far annullare l'accertamento, pertanto la doglianza viene rigettata o non accolta salvo prova degli specifici elementi che avrebbero modificato l'esito dell'accertamento
Massime di principio
- La contestazione per mancato contraddittorio preventivo richiede al contribuente l'onere di specificare ciò che avrebbe allegato o dimostrato in sede di contraddittorio: non basta lamentare l'omissione formale.
- Se il contribuente non indica i fatti, documenti o ragioni che avrebbe posto a fondamento del suo dissenso e il loro possibile effetto sul risultato dell'accertamento, la doglianza è destinata a essere respinta.
- Il principio è particolarmente rigoroso in materia di imposte armonizzate, dove il legame con regole comuni può richiedere maggiore precisione sulle argomentazioni che avrebbero potuto incidere sull'applicazione della norma.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare e produrre fin da subito elementi probatori e una ricostruzione puntuale delle circostanze che intendeva far valere, oppure chiedere l'attivazione del contraddittorio tempestivamente.
- In presenza di omissione del contraddittorio riconosciuta ma senza prova dell'efficacia delle argomentazioni omesse, il rimedio giurisdizionale potrà essere limitato; la via più solida è dimostrare il nesso causale tra le argomentazioni non proposte e l'erronea valutazione dell'amministrazione.
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